Articolo pubblicato su Il Centro del 18 Maggi0 2020, pagina “Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Il cd. Decreto Legge “Rilancio” si inserisce, da ultimo, in questa stagione movimentata anche dal punto di vista normativo; al fine di introdurre, tra gli altri, ulteriori correttivi fiscali necessari per affrontare la congiuntura economica sfavorevole alla quale il Paese si trova esposto.
L’obiettivo è quello di prevedere misure a sostegno dei settori più colpiti dall’emergenza pandemica; attraverso la sospensione e/o la proroga dei versamenti tributari, nonché per il tramite del riconoscimento di bonus e detrazioni fiscali.
In questa prospettiva, occorre segnalare la comparsa sulla scena del cd. “bonus vacanze”; riconosciuto in favore di famiglie (per un importo di €500,00), di coppie (per un importo di €300,00) e di singoli (per un importo di €150,00). Requisito fondamentale per poterne beneficiare sarà il possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di un Isee con “tetto massimo” fissato a €40.000,00. In particolare, l’80% del predetto bonus sarà erogato quale “sconto” sulla tariffa che il turista dovrà versare alla struttura ricettiva; dovendo il restante 20% dell’importo essere detratto dall’imposta sul reddito.
Ad ulteriore sostegno del settore turistico, si annovera l’esonero dal pagamento della prima rata Imu del 16 giugno (sia della quota statale che di quella comunale); riconosciuto in favore di alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali.
Ciò a condizione che i possessori delle strutture ricettive degli stabilimenti siano anche gestori delle attività economiche a cui tali immobili sono destinati; considerato che spesso le figure non coincidono. L’intento sarebbe quello di evitare che il proprietario dell’immobile concesso in locazione possa avvantaggiarsi dell’esenzione fiscale (oltre che riscuotere il relativo canone).
Tale previsione non è comunque l’unica che finirà col ridurre notevolmente, a conti fatti, il gettito degli Enti comunali.
Ulteriori agevolazioni, infatti, sono previste in tema di tassa sull’occupazione del suolo pubblico (Tosap) e di tassa sui rifiuti (Tari); ciò in favore degli esercenti che, negli ultimi mesi, sono stati costretti alla chiusura delle proprie attività.
In particolare, si prevede l’esenzione dalla “base imponibile Tosap” degli spazi aggiuntivi occupati da bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali; finalizzati a garantire il necessario distanziamento sociale per la salvaguardia della salute degli utenti.
Dal punto di vista cronologico, tale misura dovrebbe estendersi sino al 1 novembre 2020; salvo eventuali proroghe determinate dalla situazione epidemiologica.
Allo stato attuale, tuttavia, non sembrerebbe essere stato specificato il periodo di decorrenza dell’esenzione; dovendosi ritenere che, nel silenzio legislativo, la stessa debba retrodatarsi a partire dal 1 gennaio 2020 (con eventuale rimborso di quanto già versato prima del lockdown).
Gli Enti locali, loro malgrado, dovranno fronteggiare il problema delle minori entrate anche per quanto riguarda il sistema della raccolta dei rifiuti; alla luce delle riduzioni delle tariffe previste in ambito Tari.
La delibera n. 158/2020 del 5 maggio 2020 emanata dall’ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente) ha chiarito, in proposito, i termini di riduzione delle tariffe relative alle utenze non domestiche per le attività che hanno subito limitazioni a causa della cd. “emergenza Covid – 19”.
Per le utenze non domestiche che hanno patito la chiusura forzata dettata dai provvedimenti governativi emanati, infatti, è stata fissata una riduzione obbligatoria; già predeterminata nei termini e nei “tetti” massimo/minimo (soglie che, almeno astrattamente, potrebbero essere modificate dai Comuni in una misura del 50%). Per le attività commerciali per le quali non è ancora stata disposta la riapertura, è fissata una riduzione del 25% della tariffa.
Per le utenze non direttamente riconducibili a quelle per le quali i provvedimenti governativi hanno disposto la chiusura (e l’eventuale riapertura), è demandato all’Ente locale competente il compito di determinare i giorni di chiusura; con conseguente diminuzione degli importi da versare.
Al di fuori di tali ipotesi, in via residuale, è lasciata all’Amministrazione locale la facoltà di riconoscere eventuali riduzioni di tariffa (sulla scorta dei rifiuti effettivamente prodotti); a fronte della presentazione di un’istanza documentata da parte del contribuente.
Stante la previsione delle anzidette agevolazioni (che, come visto, interessano direttamente alcuni dei tributi locali di maggior impatto per le casse degli Enti territoriali), appare concreto il rischio che i bilanci comunali (i quali, sovente, non godono di florida salute) possano risultarne compromessi.
La riduzione delle entrate di cui si ragiona, infatti, potrebbe non essere debitamente compensata dalla previsione di appositi stanziamenti e sussidi da parte del Governo (i quali, a quanto ad oggi è dato sapere, sembrerebbero insufficienti a coprire interamente i mancati introiti).
Quasi a far da contraltare a tali disposizioni, è stata attribuita un’ampia autonomia regolamentare (e finanziaria) alle Amministrazioni comunali; le quali possono stabilire in maniera indipendente riduzioni e/o proroghe delle tariffe.
Parimenti, il progetto di avallare una moratoria su sanzioni ed interessi per i tributi locali, inizialmente paventato, pare essersi arenato; non intravedendosi, peraltro, ragionevoli prospettive di “sblocco”.
Ciò all’evidente fine di salvaguardare la “salute” finanziaria degli Enti locali; i quali saranno chiamati, nei tempi a venire, ad affrontare una difficile congiuntura economica, con la speranza che l’autonomia ad essi riconosciuta consenta di gestire al meglio le rispettive realtà.
Non ci resta, dunque, che attendere l’impatto sulla fiscalità locale delle misure agevolative previste dal Governo; il quale, giocoforza, dovrà tener conto della “doppia esigenza” di sostenere economicamente i contribuenti senza alterare in maniera insostenibile il bilancio dei Comuni.
Avv. Davide TORCELLO Avv. Giovanna BRATTI
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