“Decreto Rilancio”: misure fiscali per l’efficientamento energetico; sisma bonus; fotovoltaico e colonnine di ricarica.

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    Newsletter, n. 13 / MAGGIO 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha reso note le modalità per la fruizione degli incentivi relativi alle opere di efficientamento energetico per gli immobili.

    L’art. 119 del predetto Decreto chiarisce che le detrazioni fiscali (già previste nell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 in una misura variabile dal 50% al 65%; in base alla tipologia di intervento effettuato) si applicano in una percentuale pari al 110%; la quale dovrà essere successivamente ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali (di pari importo).

    Ai fini dell’ammissione a tale agevolazione, il contribuente dovrà affrontare le spese di efficientamento nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021; le quali dovranno essere debitamente documentate. Ciò al fine di di attestare non solo l’avvenuto pagamento delle opere; ma anche il rispetto delle modalità di svolgimento dei lavori come richieste dalle nuove previsioni (relative, a titolo esemplificativo, ai materiali impiegati ed alle certificazioni rilasciate delle imprese appaltatrici).

    Ne consegue un duplice onere. Da un lato, in capo al contribuente che intenda usufruire del predetto beneficio; dall’altro in capo alle imprese che dovranno attestare la conformità degli interventi compiuti (senza pregiudicare, per il beneficiario, l’accesso al bonus).

    In particolare, gli interventi relativi all’efficientamento energetico dovranno riguardare: l’isolamento termico; la sostituzione degli impianti di climatizzazione; l’acquisto e l’installazione di pompe di calore nonché l’installazione di impianti ibridi e/o geotermici.

    L’agevolazione, inoltre, potrà essere usufruita anche con riferimento alle tipologie di interventi già previste dal D.L. n. 63/2013 relative all’acquisto ed alla posa in opera di finestre (inclusi infissi; schermature solari e sostituzione impianti di climatizzazione invernale); alla riqualificazione energetica e sismica delle parti comuni degli edifici condominiali nonché all’acquisto ed alla posa in opera di schermature solari, e micro-generatori.

    Ebbene, con riferimento ai diversi interventi, occorre riassumere, nei termini che seguono, i requisiti e le percentuali della detrazione fiscale come indicate nel cd. “Decreto Rilancio”:

    per l’isolamento termico delle superfici opache (verticali ed orizzontali): l’intervento dovrà interessare necessariamente oltre il 25% della superficie disperdente dell’edificio. Ciò a condizione che i materiali isolanti utilizzati risultino conformi alle prescrizioni dettate dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”). La detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad €60.000,00 (per ogni singola unità immobiliare).
    per gli impianti di climatizzazione invernali (già esistenti in parti comuni di edifici; condomini o agglomerati; ovvero negli edifici unifamiliari): si richiede la sostituzione con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con un’efficienza pari alla “Classe A” di prodotto ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.2013) o a pompa di calore; ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione sarà riconosciuta a prescindere dal luogo di intervento (che sia nei condomini – agglomerati ovvero in singole unità abitative); e calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore ad €30.000,00 (moltiplicato per ogni singola unità), comprensivo, altresì, delle spese sostenute eventualmente per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
    Il requisito fondamentale per l’accesso alla detrazione è che tali interventi comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio nel suo complesso; ovvero, laddove ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica “più alta” (da attestare attraverso la cd. “A.P.E).

    Al fine di conseguire tale obiettivo di efficientamento, il nuovo Decreto ha previsto la possibilità di considerare (congiuntamente a quelli precedentemente descritti) ulteriori interventi sugli immobili; estendendo l’ambito applicativo delle agevolazioni già previste (per i medesimi interventi) dalla normativa di riferimento.

    In particolare:

    per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “sisma bonus”); l’aliquota di detrazione spettante è elevata al 110%; prevedendo, altresì, che, laddove si effettui una cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione (con contestuale stipula di una polizza relativa alla copertura dei rischi da eventi calamitosi), la detrazione prevista per quest’ultima spetterà nella misura del 90%;
    per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (e relativi sistemi di accumulo): la detrazione di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R spetta per le spese sostenute nel periodo sopra citato (dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2021) nella misura del 110%. L’ammontare dei costi non deve superare la soglia di €48.000,00 (ed, in ogni caso, nei limiti di €2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto); ciò a condizione che tale intervento sia affiancato a quelli di efficientamento (descritti nelle righe che precedono). In caso di lavori determinati da motivi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. D), e) ed f) del D.P.R. n. 380/01), il tetto di spesa è ridotto ad €1.600,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
    Per quanto riguarda i sistemi di accumulo integranti i sistemi solari fotovoltaici (inseriti contestualmente o successivamente) il limite di spesa è diminuito ad €1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema; con ulteriore obbligo di cessione dell’energia non autoconsumata in favore del GSE Energia.

    Dalla disamina effettuata, appare evidente il vantaggio economico di cui potranno beneficiare i contribuenti privati e le imprese; laddove svolgano i lavori in tema di efficientamento energetico; di fotovoltaico e di interventi anti – sisma.

    Ciò considerando anche il successivo art. 121 del Decreto in questione; il quale prevede la possibilità di cedere le predette detrazioni fiscali; ovvero ottenere un corrispettivo sconto in fattura.

    La disposizione, infatti, (in deroga alla previgente normativa contenuta nel D.L. n.63/2013 s.m.i.) prevede una duplice opzione per i contribuenti; i quali abbiano sostenuto spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico; per l’adozione di misure antisismiche, di recupero o di restauro della facciata degli edifici già esistenti (inclusi anche la sola tinteggiatura e/o pulitura esterna); per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

    In particolare, al fine di avvantaggiarsi dell’utilizzo diretto della detrazione, i medesimi soggetti potranno decidere alternativamente se beneficiare:

    di un contributo, a titolo di sconto sul corrispettivo finale, fino ad un massimo pari alla medesima somma dovuta (ed anticipata dal fornitore che ha effettuato gli interventi). In siffatta ipotesi, il fornitore recupererà detto sconto, sotto forma di credito d’imposta; il quale potrà essere oggetto anche di una successiva cessione (in favore di altri soggetti od istituti di credito o d intermediatori finanziari);
    della trasformazione dell’importo dei lavori in credito d’imposta; il quale potrà essere oggetto anche di una successiva cessione (in favore di altri soggetti od istituti di credito o d intermediatori finanziari).
    È bene specificare che i crediti d’imposta, maturati nell’occasione di detti lavori, potranno poi essere utilizzati anche in fase di compensazione con talune rate residue di detrazione non ancora fruite.

    Ad oggi, restano escluse dall’ambito applicativo delle suddette agevolazioni, le operazioni effettuate nelle c.d. “seconde case”; la cui menzione, sebbene inizialmente prevista, non è poi stata riproposta nel testo definitivo del Decreto (probabilmente per ragioni di copertura finanziaria).

    Non resta che attendere l’applicazione e l’eventuale “correzione” in itinere delle previsioni contenute nel Decreto; auspicando una modifica “ampliativa” che possa ricomprendere anche le “categorie” ad oggi escluse dal beneficio.

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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