Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.
Newsletter n. 05 / Aprile 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e della Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI.
In tema di reati tributari gioca un ruolo fondamentale, a livello sanzionatorio, lo strumento della confisca in caso di condanna dell’imprenditore ai sensi dell’art. 12 bis (e ss.) del D.Lgs. n. 74/2000.
Si tratta, infatti, di uno strumento che riveste un ruolo significativo all’interno dell’apparato sanzionatorio tributario; considerato che la funzione di “deterrente” non può essere connessa esclusivamente alla pena detentiva ma anche alla perdita patrimoniale inflitta all’imprenditore/imputato (avente ad oggetto il profitto dell’evasione e/o dell’illecito tributario).
Tale misura sanzionatoria, al contempo, ha dovuto fare i conti con quanto accade nella prassi; nella quale, sempre più frequentemente, si verifica l’estinzione dei procedimenti penali in tema di illeciti fiscali in ragione dell’intervenuta prescrizione dei reati di cui si ragiona.
Sul punto, appare opportuno operare una lettura congiunta con quanto disposto dall’art. 578 bis c.p.p. (introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018 e ss. mm. e ii.); il quale prevede che, anche in caso di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, il giudice dell’impugnazione può in ogni caso decidere ai soli fini della confisca.
Ciò a condizione, in sostanza, che ci si trovi di fronte ad una sentenza di primo grado (intervenuta prima del decorso del termine prescrizionale); la quale:
E’ stata infatti la più recente giurisprudenza di legittimità ad ammettere l’applicazione del predetto art. 578 bis c.p.p. anche con riferimento alle ipotesi di confisca disposta, in tema di reati tributari, ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000 (cfr. Cass. sentenza 1533/2022; e SSUU n. 13539/2020).
La nuova formulazione dell’art. 578-bis c.p.p. e l’estensione applicativa di tale previsione, si pone in continuità rispetto a quanto affermato, a livello nazionale, dalla Corte costituzionale; nonché, a livello europeo, dalla Corte EDU.
Ciò in relazione alla facoltà di disporre la confisca (anche di carattere sanzionatorio; tipico della cd. confisca per equivalente), laddove la declaratoria di prescrizione sia preceduta da un compiuto accertamento della responsabilità penale dell’imputato, secondo i canoni del “giusto processo”.
Negli scorsi giorni, sul punto, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione; la quale, con la sentenza n. 12236/2022 (pubblicata il 4 aprile 2022) ha preso posizione sul rapporto fra la confisca tributaria di cui all’art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000 e l’art. 578 bis c.p.p.
Ciò con particolare riferimento all’ipotesi nella quale i fatti di causa era intervenuti in un periodo antecedente all’entrata in vigore del citato art. 578 bis c.p.p..
Secondo la Corte di Cassazione, anche laddove si ammettesse una natura processuale dell’art. 578 bis c.p.p. (considerato che non introduce nuove ipotesi di confisca), non si potrebbero disconoscere gli effetti sostanziali della medesima norma; tra i quali, l’applicazione alla cd. confisca per equivalente.
Il carattere “sanzionatorio” di tale forma di confisca precluderebbe l’applicazione dell’art. 578 bis c.p.p.; ai fatti accaduti in un periodo antecedente all’entrata in vigore della medesima disposizione legislativa (determinandone l’irretroattività; anche alla luce degli orientamenti della Corte EDU).
Ciò comporterebbe che solo per i fatti verificatesi in seguito all’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p. risulterebbe possibile il “mantenimento” della cd. confisca per equivalente; laddove, nelle more, sia intervenuta una l’estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia).
L’irretroattività della norma in esame, dunque, scatterebbe anche nelle ipotesi di cd. confisca tributaria (o cd. confisca per equivalente); nonostante la natura processuale della medesima disposizione.
Confisca sì, ma nel rispetto del principio di legalità e del tempus regis actum.
Avvocato Davide TORCELLO
Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.