

Articolo pubblicato su Il Centro il 31 Gennaio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
Il contributo è curato dall’Avvocato Davide TORCELLO
e dall’Avvocato Antonio MANCINI
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Come noto, la procedura di accertamento / di riscossione dei tributi locali e delle sanzioni relative alla circolazione stradale è caratterizzata da una sequenza di atti progressivi; che, in caso di inadempimento da parte del cittadino, si conclude con il recupero delle somme tramite strumenti riscossivi (come, ad esempio, il pignoramento presso terzi), magari accompagnati dall’adozione di atti conservativi – cautelari (come l’ipoteca o il fermo amministrativo).
Questa procedura, nella maggior parte dei casi, inizia con la notifica dell’avviso di accertamento (per i tributi locali) oppure del verbale di accertamento per le “multe” (quando non vengono elevate, al momento della contestazione dell’infrazione, in presenza del trasgressore); atti con i quali viene accertata e contestata, per l’appunto, la specifica violazione.
Soffermiamoci, per il momento, sugli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i tributi locali; emessi e notificati, da parte degli Enti, nei confronti dei contribuenti.
Nei confronti di questi atti si può proporre ricorso, innanzi al Giudice tributario, nei 60 giorni successivi al ricevimento.
Una volta trascorso questo periodo, la pretesa dell’Ente, in assenza di ricorso, sarà considerata come “cristallizzata”; e, pertanto, non sarà più contestabile in un secondo momento.
Ciò significa, dunque, che non sarà più possibile discutere in alcun modo del merito della pretesa.
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i tributi locali, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, già da qualche anno essi “fanno a meno” della successiva emissione di una cartella di pagamento / di un’ingiunzione di pagamento; avendo autonomo valore di intimazione ad adempiere ed acquistando efficacia di titolo esecutivo in caso di inadempimento del destinatario.
Ciò significa che, decorso il termine per la presentazione del ricorso, l‘atto di accertamento (acquistata efficacia di titolo esecutivo) è idoneo a fondare l’avvio delle procedure esecutive e cautelari da parte del Concessionario (appositamente incaricato dall‘Ente locale) in danno del contribuente medesimo.
Ove quest’ultimo, dunque, non paghi; decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento delle somme richieste, gli importi dovuti saranno affidati dall’Ente locale al Concessionario competente per la riscossione (anche, eventualmente, per l’avvio dell‘esecuzione forzata).
In ogni modo, l’esecuzione è sospesa (a seconda dei casi) per un periodo di centottanta / centoventi giorni dall’affidamento in carico; ma tale sospensione non si applica: con riferimento alle azioni cautelari e conservative (nonché alle altre azioni previste dalle norme a tutela del creditore); in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato; in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione; in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione.
Ricordiamo che, salvo eccezioni, il soggetto legittimato alla riscossione forzata deve comunque informare il debitore (con raccomandata o PEC) di avere preso in carico le somme per la riscossione.
Peraltro, proprio di recente, in relazione alla TARSU la Corte Suprema di Cassazione ha confermato che tale tributo locale può essere riscosso integralmente in pendenza di giudizio. Anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, dunque, resta consentito all’Ente impositore provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero; e non soltanto nel limite di un terzo.
Avvocato Davide TORCELLO
vocato Antonio MANCINI
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