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Newsletter n. 03 / Febbraio 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
1) Sull’art. 27 del D.L. n. 48/2023 rubricato “Incentivi all’occupazione giovanile”.
L’art. 27 del D.L. n. 48/2023 prevede che ai datori di lavoro, dietro apposita loro domanda, venga riconosciuto un incentivo, per dodici mesi consecutivi, per le nuove assunzioni di giovani, nella misura e con i requisiti di seguito specificati.
Si riepilogano di seguito le condizioni e le modalità di fruizione del predetto incentivo.
2) Sull’ art. 1 c. 297 della L. n. 197/2022 (riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023 ed il bilancio per il triennio 2023-2025).
L’art. 1, co. 297 della suddetta legge, richiamando le disposizioni dell’art. 1, co. 10, della L. n. 178/2020, prevede che tale incentivo si applichi a coloro che non hanno compiuto i trentasei anni di età, alla prima assunzione incentivata, con le seguenti specifiche.
3) Altre novità a partire dal 2024.
La legge di bilancio 2024 non ha più prorogato l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle stabilizzazioni di contratti a termine di giovani che non hanno compiuto 36 anni d’età (che era stato riconosciuto invece nel triennio 2021-2023).
Si ritorna alla versione originaria dell’incentivo predisposto in favore dei lavoratori con età inferiore a 30 anni, mai precedentemente occupati in modo stabile (ai sensi dell’art. 1, cc. 100 -105 e 107 della L. n. 205/2017). La misura agevolativa consiste nell’esonero, per un periodo di 36 mesi, pari al 50% della contribuzione; ciò con un tetto massimo annuale di € 3.000,00 e nel caso di stabilizzazioni ed instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4) Sull’art. 1 c. 298 della L. n. 197/2022 (riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023 ed il bilancio per il triennio 2023-2025). Un pensiero anche alle donne.
L’art. 1, al comma 298 della suddetta legge prevede le seguenti agevolazione per i datori di lavoro che assumono donne, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Di seguito, si elencano le caratteristiche principali dell’incentivo di cui si ragiona.
Già la legge 92/2012 aveva agevolato le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 di lavoratori con almeno 50 anni privi di occupazione da 12 mesi, con il riconoscimento di uno sgravio del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, per la durata di 12 mesi, in caso di assunzione a termine, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
La legge di Bilancio 2021 aveva poi innalzato l’incentivo al 100%, fino a un massimo di 6.000,00 euro annui, in caso di assunzioni di donne con le suddette caratteristiche o comunque c.d. “svantaggiate”.
La legge di bilancio 2023 aveva confermato questo incentivo fino a 8.000,00 euro annui, dal 2024, tuttavia, si torna allo sgravio del 50% dei contributi dovuti.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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