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Newsletter n. 07 / Maggio 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Infatti, è spesso accaduto che gli Amministratori non si siano adoperati al fine di rendere possibile, per i Condomìni, la fruizione delle misure agevolative in parola; rendendo di fatto impossibile, agli stessi, accedere ai noti bonus edilizi (con conseguenti danni in termini di mancato sfruttamento dei relativi benefici fiscali, oltre che di mancata esecuzione dei lavori prospettati).
Di tale mancata fruizione, dovrebbe essere chiamato a rispondere proprio l’Amministratore condominiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 c.p.; secondo cui non impedire un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionare lo stesso.
Ciò è quanto emerge dalla recente sentenza n. 683 del 22.03 u.s.; tramite cui il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) ha esteso l’applicazione del suddetto principio penalistico anche al rapporto di mandato civilistico, sussistente fra l’Amministratore ed il Condominio. Nella fattispecie oggetto di esame, l’Amministratore si era reso inadempiente rispetto agli obblighi di gestione condominiale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1710 c.c.); mediante condotte omissive (ovverosia: mancata apertura del conto corrente condominiale; mancato avvio di azioni volte al recupero dei debiti condominiali; mancato pagamento dei fornitori delle utenze condominiali; mancata presentazione del rendimento consuntivo condominiale), con ciò determinando evidenti danni a carico del Condominio.
Ebbene, secondo il Tribunale di Nocera Inferiore, la responsabilità “omissiva” dell’Amministratore può essere ricondotta nell’alveo applicativo dell’art. 40 c.p.; con applicazione del principio secondo il quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
In tale prospettiva, dunque, può ricondursi l’ipotesi in cui le condotte omissive dell’Amministratore abbiano causato la perdita, per i condòmini, della possibilità di accedere ai cd. bonus edilizi (e delle relative agevolazioni fiscali). Con ciò determinando la responsabilità in capo all’Amministratore stesso per i danni derivanti dalla mancata fruizione delle note misure agevolative.
Tale responsabilità “omissiva” potrebbe essere invocata anche laddove le delibere condominiali di approvazione dei lavori rientranti nei cd. bonus edilizi, escludano tale regime di responsabilità; ciò mediante il richiamo all’art. 1718 c.c., secondo il quale il mandatario, nello svolgimento del proprio incarico, deve custodire le cose al medesimo affidate e tutelare l’interesse del Condominio.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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