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Newsletter n. 15 / Luglio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
PAUSA FISCALE AD AGOSTO: cosa cambia per contribuenti e professionisti nel 2025
Con l’arrivo del mese di agosto, anche il fisco si prende una pausa. L’attività dell’Agenzia delle Entrate si riduce sensibilmente nel corso del mese, in applicazione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 1/2024. Dal 1° al 31 agosto 2025, sarà interrotta la trasmissione di vari atti, tra cui gli avvisi bonari, le comunicazioni di compliance e le notifiche relative a controlli automatizzati e formali. Il mese estivo si conferma dunque come una tregua operativa per cittadini e professionisti.
Controlli fiscali: sospensione automatica ad agosto e dicembre
Il provvedimento normativo ha formalizzato uno stop programmato alle attività notificate dal fisco, in due finestre precise dell’anno: agosto e dicembre. Durante questi mesi, l’Agenzia non potrà procedere con:
– comunicazioni derivanti da controlli automatizzati su imposte dirette e IVA;
– esiti di controlli formali;
– avvisi legati a redditi soggetti a tassazione separata;
– lettere di compliance e inviti al ravvedimento.
Fanno eccezione solo i casi in cui ricorrano motivi di urgenza o indifferibilità, come specificato nella circolare n. 9/E del 2024. Tali eccezioni includono, ad esempio, situazioni di rischio per la riscossione o la necessità di inoltrare notizie di reato.
Scadenze sospese: effetti su pagamenti e documentazione
Tra il 1° agosto e il 4 settembre, non sono sospesi solo gli atti notificati, ma anche alcune scadenze a carico del contribuente. In particolare:
I termini di 30 o 60 giorni per il versamento delle somme derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/1973) o formali (art. 36-ter) vengono congelati.
È interrotto anche il termine per rispondere a richieste documentali inviate dagli enti impositori. Tuttavia, restano escluse dalla sospensione le attività di verifica e ispezione, così come le procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, DL 223/2006).
Dal punto di vista giudiziario, i termini processuali nelle giurisdizioni civili, amministrative e tributarie sono sospesi dal 1° al 31 agosto, come previsto dalla legge 742/1969.
Impatto pratico su avvisi bonari e riduzioni sanzionatorie
Nel caso in cui un avviso bonario sia stato notificato prima di agosto, il conteggio dei giorni per il pagamento si ferma durante il periodo di sospensione e riprende dal 5 settembre. Se invece l’avviso è stato ricevuto durante la pausa, il termine inizia a decorrere solo dal giorno successivo alla sua conclusione.
Secondo il D.lgs. 462/1997, effettuare il pagamento entro i termini previsti consente di beneficiare di sanzioni ridotte a un terzo e di evitare l’iscrizione a ruolo dell’importo, anche parziale. Gli interessi sono calcolati solo fino al mese precedente la data di invio dell’avviso.
Chiarimenti sui termini ordinatori
Alcune comunicazioni ex art. 36-ter del DPR 600/1973, ricevute tra fine giugno e inizio luglio, presentano termini di risposta ristretti. A questo proposito, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, insieme ad alcune associazioni professionali, ha ottenuto conferma ufficiale che tali scadenze hanno carattere ordinatorio e non perentorio: le risposte inviate dopo i 30 giorni saranno comunque prese in esame.
Riepilogo delle sospensioni operative
| Periodo | Ambiti coinvolti |
|1 – 31 agosto 2025 | Atti dell’Agenzia delle Entrate, lettere di compliance, termini processuali |
|1 agosto – 4 settembre 2025 | Pagamenti, documentazione, risposte a richieste di chiarimenti |
Conclusioni: un agosto di respiro fiscale
Le nuove disposizioni portano maggiore chiarezza e uniformità nella gestione estiva delle comunicazioni tributarie. Il blocco temporaneo delle attività fiscali consente a contribuenti, imprese e professionisti di pianificare con maggiore serenità le proprie scadenze, senza il timore di ricevere notifiche o solleciti nel pieno del periodo feriale.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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