Articolo pubblicato su Il Centro il 24 Settembre 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
L’articolo porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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Il “Superbonus 110%” non smette di impegnare – e preoccupare – gli italiani. I giorni che stiamo vivendo, infatti, si rivelano assai concitati; non solo per la competizione elettorale ormai prossima, ma anche per il fermento che interessa l’esteso ambito dei cd. bonus edilizi.
In proposito, avevamo già scritto di recente in altra sede, prestando attenzione ad alcune delle principali novità che stavano affacciandosi sul palcoscenico del “Superbonus 110%”; con un occhio di riguardo al relativo contenzioso (tributario e non) che, da qui a breve, potrebbe ragionevolmente deflagrare.
Per quanto riguarda l’attività di controllo che verrà posta in essere, nei tempi a venire, dagli organi a ciò deputati; giova innanzitutto rammentare come le prossime mosse dell’Agenzia delle Entrate, in punto di controllo sulla regolarità della fruizione del “Superbonus 110% (e, più in generale, dei cd. bonus edilizi), saranno orientate dal “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024” (cd. P.I.A.O.).
Come scritto alle pagg. 47 – 49, in riferimento agli “Obiettivi – Potenziare i controlli fiscali e presidiare l’efficacia dell’attività di riscossione”, sono previste, quali “Azioni”, “Controlli su crediti d’imposta e agevolazioni nonché sospensione preventiva delle deleghe F 24 con compensazioni sulla base di indicatori di rischio predefiniti e successivo scarto delle deleghe a seguito di controlli degli Uffici nei 30 giorni e blocco delle cessioni dei crediti da bonus edilizi”. Va pure sottolineato che, analogamente, si è mossa in questa direzione la “Convenzione Triennale per gli esercizi 2022 – 2024” stipulata tra MEF, A.E. ed AdER.
Del resto, a riprova del fatto che si prospettano “tempi di passione” per i fruitori del “Superbonus 110%” (e, più in generale, per coloro i quali hanno operato, in veste di protagonisti, nelle diverse fasi di nascita e circolazione dei crediti fiscali in questione), basta rammentare quanto indicato dalla Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 25.8 u.s. (n. 0242074/2022); poi riportato dalla stampa specialistica. Per il tramite di quest’ultima, la GdF ha fornito indicazioni ai propri reparti operativi; ciò in relazione al recepimento delle novità introdotte dall’art. 40 – quater del D.L. n. 73/2022, al fine dell’effettuazione dei controlli in materia di cessione dei crediti d’imposta.
In ogni modo, affrontato rapidamente l’aspetto dei “controlli”, è opportuno concentrarsi anche sulle novità maggiormente significative dal punto di vista “tecnico – operativo”; dato che anch’esse potrebbero avere – e si presume avranno – un forte impatto nel contenzioso che verrà.
Di assoluto rilievo si è rivelata l’approvazione del “Decreto Aiuti – bis” (conversione del D. L. n. 115/2022, ancora in attesa di pubblicazione in G.U.); cristallizzatasi il 20.9 u.s., dopo settimane di intenso dibattito parlamentare. All’art. 33 – ter (modificativo dell’art. 121 c. 6 del D.L. n. 34/2020), nel tentativo di sbloccare la cessione dei crediti dei bonus edilizi ormai incagliata da mesi, si è registrato il riconoscimento della responsabilità solidale del cessionario esclusivamente in caso di dolo o colpa grave. Si tratta, in via di estrema sintesi, di una limitazione dell’ipotesi di responsabilità oggettiva; che avrebbe visto i cessionari rischiare di vedersi additati, quali “complici”, in caso di eventuali frodi (nonostante i controlli attuati). Per le cessioni di crediti compiute prima del 21.11.2021, al fine di applicare il regime della responsabilità solidale del cessionario “limitata” al dolo ed alla colpa grave, sarà richiesto al cedente (purché diverso da banca, istituto di credito, intermediario finanziario, società di gruppo bancario, assicurazione; ed ove coincidente con il fornitore), di produrre il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione di cui all’art. 121 c. 1 ter del D.L. n. 34/2020; reperendo tale documentazione “ora per allora”.
Va tuttavia osservato come il concetto stesso di “colpa grave” andrà concretamente correlato – non senza difficoltà – a quanto statuito dall’A.E. con la Circolare n. 23/E/2022 del 23.6. u.s.; soprattutto alla luce dei test da effettuarsi per vagliare la diligenza “specifica” dei cessionari.
Peraltro, ulteriori problemi potrebbero sorgere dallo sforzo necessario a recuperare la documentazione (visti di conformità, asseverazioni ed attestazioni) relativa alle pratiche gestite ante 21.11.2021; ciò nell’intento di beneficiare della “limitazione alla colpa grave”.
In conclusione, ricordiamo anche le indicazioni recentemente fornite dalla “Commissione di monitoraggio” insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; alla luce delle quali è stato chiarito che, per provare il rispetto della soglia del fatidico 30% dei lavori compiuti su edifici unifamiliari ed unità indipendenti entro il 30.9 p.v. (e potere godere pienamente, di conseguenza, dell’agevolazione spettante), risulterà necessario abbinare alla dichiarazione del direttore dei lavori apposita documentazione. Quest’ultima (coincidente con S.A.L., Libretto delle Misure, bolle, fatture, fotografie, ecc…), dovrà essere atta a suffragare l’anzidetta dichiarazione; ed abbinata all’utilizzo della PEC (o della raccomandata A/R), per l’ottenimento della data certa, ai fini della trasmissione al committente ed all’impresa.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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