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Newsletter n. 04 / Marzo 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
In proposito, si è pronunciato tra i primi il Tribunale di Frosinone con la sentenza del 2 novembre 2023. Quest’ultimo, nell’occasione, ha accolto le domande del committente; dichiarando risolto il contratto di appalto e condannando alla restituzione dell’acconto l’impresa appaltatrice.
Il caso riguardava la conclusione di un contratto di appalto, sottoscritto tra un committente e un’impresa edile; volto alla realizzazione di opere di efficientamento energetico, usufruendo del beneficio fiscale del “Superbonus 110%”.
Il valore delle opere da realizzarsi veniva indicato, nel contratto, in €150.000,00; venendo altresì previsto contrattualmente un termine per il completamento dei lavori.
Dopo il pagamento di un acconto di €22.000,00, compiuto da parte del committente in favore dell’impresa incaricata, era accaduto che il termine contrattuale per la realizzazione di tali lavori non venisse rispettato dall’appaltatore.
Non solo.
Nel caso in esame, veniva altresì superato il termine di legge del 30 settembre 2022 per il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori; come era precedentemente previsto dalla normativa del caso (poi, come noto, assoggettata a svariate modifiche); con la conseguenza che il committente perdeva il diritto a conseguire il beneficio fiscale nella misura del 110%.
Quest’ultimo, pertanto, agiva in giudizio contro l’appaltatore; al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto, la restituzione dell’acconto ed il risarcimento del danno per avere perso la possibilità di godere del beneficio fiscale nella sua misura massima del 110%.
Il Tribunale ciociaro, dunque, ha stabilito “in caso di ritardata realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, imputabile all’impresa appaltatrice, laddove si superi il termine di legge per usufruire della detrazione fiscale al 110%, l’impresa cui sono imputabili i ritardi nei lavori è tenuta a risarcire il danno patito dal committente, danno da calcolarsi nella misura della differenza rispetto alla successiva e inferiore aliquota (90%) di detrazione usufruibile”.
Ciò che più interessa della pronuncia in commento, dunque, è il tema del riconoscimento, in sede giudiziale, del risarcimento del danno; nonché la modalità di quantificazione del medesimo in favore del committente. Tale aspetto, seppur sotto profili ovviamente antitetici, interessa entrambe le parti coinvolte nei contenziosi sorti in tema di “Superbonus 110%” (impresa appaltatrice e committente); assumendo un ruolo del tutto centrale, anche alla luce dell’ingente quantitativo di liti che interessano – ed interesseranno – la materia.
Considerato che, nella fattispecie esaminata da Tribunale di Frosinone, la possibilità di conseguire il beneficio fiscale nella misura del 110% risultava definitivamente perduta, per il committente, per fatto imputabile all’appaltatore; il Tribunale ciociaro ha condannato l’impresa edile al risarcimento del danno.
Quest’ultimo, dunque, è stato calcolato rispetto alla successiva aliquota di detrazione fiscale concretamente usufruibile all’epoca (90%): dal momento che le opere avevano un prezzo di €150.000,00, il Tribunale di Frosinone ha quantificato in €15.000,00 (il 10% del valore dell’appalto) la perdita economica subita dal committente.
Il contratto prevedeva un termine per la conclusione dei lavori al 30 novembre 2022; ma, ad ogni modo, nessun lavoro era stato effettuato dall’impresa, nemmeno entro questa seconda data, dato che l’appaltatore non aveva neppure iniziato i lavori.
Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale adito ha riconosciuto la sussistenza di un inadempimento grave nell’esecuzione del contratto di appalto da parte dell’impresa incaricata (ai sensi dell’art. 1453 c.c.); e, per tale ragione, ne ha dichiarato la risoluzione.
La sentenza del Tribunale ciociaro, brevemente esaminata nelle righe che precedono, risulta essere una delle prime pronunce giudiziali ad occuparsi di questo aspetto; ma, di sicuro, ne seguiranno molte altre sul tema sensibile del “danno patito dal committente”. Non resta, dunque, che attendere; al fine di monitorare gli sviluppi, di sicuro interesse, che interesseranno la giurisprudenza di merito e di legittimità in proposito.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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