Occupazione suolo pubblico, affissioni e canone installazione mezzi pubblicitari: Tassa unica!

    Condivi con :

    La “manovra finanziaria” 2020 ha introdotto numerose e rilevanti novità in tema di imposte locali; ciò al fine di ottenere una semplificazione dell’apparato normativo (e burocratico) della tassazione locale, oltre che, naturalmente, l’aumento del relativo gettito locale.

    L’intenzione del Legislatore sembra essere, in linea di massima, quella di ridurre il novero delle imposte locali attraverso meccanismi di unificazione dei tributi già esistenti; accorpando quelli apparentemente “simili”, quanto meno nei presupposti di imposta e nella determinazione della base imponibile.

    Con ciò, vorrebbe evidentemente agevolarsi l’esercizio della pretesa impositiva da parte degli Enti che ne sono titolari; ritenuti non agevolati a sufficienza dal previgente sistema della fiscalità locale.

    L’art. 1 c. 816 della nuova Legge di Bilancio, infatti, ha introdotto a partire dal 2021 la cd. local tax (o canone unico); in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

    La misura in commento era già stata anticipata, in realtà, dall’art. 97 c. 32, del disegno di legge della “Finanziaria 2020”; il quale aveva disposto l’abrogazione delle imposte sopra citate.

    Con il cd. “maxiemendamento”, tuttavia, il Governo sembrerebbe aver omesso il necessario collegamento fra l’introduzione della nuova imposta “cumulativa” (local tax o canone unico) e l’eliminazione dei tributi precedentemente vigenti.

    L’abrogazione delle anzidette imposte locali è stata infatti riproposta nel c. 847 dell’art. 1 della nuova Legge di Bilancio; senza però che venisse specificata la data di decorrenza della previsione “abrogatrice” (la quale, pertanto, deve considerarsi entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2020).

    Dal tenore letterale delle disposizioni in esame, dunque, emergerebbe un disallineamento (quantomeno sotto il profilo temporale): da un lato, la local tax entrerà in vigore dal 2021; dall’altro, l’eliminazione delle imposte locali ha un’efficacia immediata (a partire direttamente da quest’anno).

    Parrebbe quasi che sia mancato un collegamento fra la norma di introduzione della nuova imposta locale con quella di abrogazione delle precedenti tasse (che la medesima local tax va ad accorpare e sostituire).

    A rigor di logica, pertanto, per tutto il 2020 gli Enti locali non potrebbero beneficiare del prelievo fiscale corrispondente alle somme dovute a titolo di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni; di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, nonché di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

    Alcuni moniti, sul punto, sembrerebbero provenire sia dall’Anci (Associazione Comuni Italiani) che dall’Ifel (Istituto per la finanza locale) circa la necessità di inserire un correttivo a tali previsioni.

    Un’occasione poteva essere rappresentata dal cd. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019); il quale non pare, tuttavia, che abbia rimediato a tale omesso coordinamento normativo.

    Altro aspetto da considerare, senz’ombra di dubbio, è quello concernente l’effettiva fattibilità dell’unificazione delle predette imposte locali da parte del nuovo tributo.

    I Comuni, infatti, potrebbero anche incontrare rilevanti difficoltà nell’adozione del “canone unico”; ciò a causa della diversità delle basi imponibili che caratterizzano le imposte da accorpare.

    Tale aspetto potrebbe così finire col precludere l’attuazione della local tax attraverso la previsione di una “tariffa standard” (come, invece, dovrebbe avvenire).

    Gli Enti locali potrebbero (potenzialmente) risultare esposti al rischio di incorrere in ingiustificate disparità di trattamento di situazioni in realtà analoghe; il tutto a nocumento dei contribuenti interessati.

    Formalmente, dunque, i summenzionati tributi locali non dovrebbero più gravare sui contribuenti a partire dal 1 gennaio 2020: ciò comporterebbe, secondo alcune stime, una perdita di gettito da parte dei Comuni pari circa a 2 miliardi di Euro.

    Staremo pertanto a vedere cosa accadrà in sede di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe”; e, dunque, se ed in quali termini si porrà rimedio alla curiosa “dimenticanza” della quale si è scritto.

    Ciò anche considerando, ovviamente, l’incidenza del fattore – tempo; che spinge a più non posso verso il reperimento di una soluzione in vista delle prime scadenze dei versamenti interessati.

    Avv. Giovanna BRATTI

    Avv. Davide TORCELLO

     

    Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF