Sulla base di tale programma, il Governo sta predisponendo il riscontro alla lettera della Commissione Europea; secondo la quale la manovra italiana non rispetterebbe “il target di riduzione del debito per il 2020”.
Affermazione stemperata, nei toni, dalla medesima Commissione Europea; la quale, da un lato, chiarisce che il programma presentato dal nostro Governo manifesta un “cambio di rotta” rispetto all’anno precedente e, dall’altro, rassicura circa l’assenza di una “crisi di bilancio” con l’Italia.
L’obiettivo dichiaratamente perseguito dall’Esecutivo, infatti, sarebbe rappresentato dal reperimento di risorse finanziarie derivanti dalla “lotta all’evasione”, attraverso un’azione mirata e declinata su più fronti.
Il risparmio di spesa, stimato in circa 6,6 miliardi di Euro, dovrebbe provenire dalle varie misure previste nel Decreto Fiscale.
Sul punto, si può far riferimento, a mero titolo esemplificativo, agli interventi che riguardano: il divieto di compensazione dei crediti di imposta in caso di accollo del debito o di cessazione di partita iva; la lotta alle frodi nel settore carburanti; l’aumento del prelievo fiscale sui “giochi” (News Slot e Videolottery); in tema di appalti e subappalti, il contrasto all’illecita somministrazione di manodopera attraverso lo strumento del cd. “reverse charge” ed agli omessi versamenti delle ritenute fiscali tra imprese appaltatrici e subappaltrici; gli importi che dovrebbero essere riscossi (entro il 30 giugno 2020) per i contenziosi amministrativi e tributari del cd. “conto energia”; la lotta al contante e le sanzioni previste per il mancato utilizzo del Pos e per il rifiuto di pagamenti elettronici.
In tale prospettiva, devono leggersi anche le modifiche normative che dovrebbero interessare i reati tributari più gravi, previsti dal D. Lgs n. 74/2000 (tanto sotto il profilo dell’estensione dell’area della rilevanza penale, quanto sotto quello più specificamente sanzionatorio).
L’aumento delle sanzioni edittali (nei minimi e nei massimi di pena) e l’ampliamento delle condotte considerate punibili penalmente, infatti, sembrerebbero perseguire lo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale (politica sovente definita con l’espressione a-tecnica di “manette agli evasori”).
Tali misure, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbero dunque fungere da deterrente per i cd. “grandi evasori”.
A titolo esemplificativo, una delle fattispecie incriminatrici maggiormente colpite dalla riforma risulterebbe essere quella di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 del D. Lgs n. 74/2000); per la quale si assisterebbe ad un aumento delle sanzioni nella soglia minima e massima, passando ad un aumento di pena “da quattro anni a otto” (rispetto all’attuale pena “da un anno e sei mesi a sei anni”).
A mitigare l’aumento di pena dovrebbe essere inserita una soglia di rilevanza penale del fatto; la quale prevedrebbe la punibilità della condotta nel caso in cui l’imposta evasa sia pari a 100.000 Euro.
Ulteriori aumenti di pena dovrebbero interessare poi i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3); di “dichiarazione infedele” (art. 4); di “omessa dichiarazione” (art. 5); di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”; di “occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10); di “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” (art. 10 bis); di “omesso versamento di Iva” (art. 10 ter).
In ogni modo, resterà da sciogliere il dubbio circa l’effettiva operatività delle nuove previsioni.
Ciò in quanto alcune di queste troveranno applicazione a partire dall’anno prossimo (per i reati cd. “dichiarativi”); altre, invece, a partire dai prossimi mesi (per i reati relativi a dichiarazioni fiscali rese nel corso del periodo di imposta, come ad esempio: le dichiarazioni IVA; le dichiarazioni dei sostituti di imposta o di coloro che hanno l’esercizio sociale “a cavallo”).
Altre ancora (quelle relative ai reati attinenti l’emissione di fatture) dovrebbero divenire operative, infine, subito dopo l’entrata in vigore del Decreto.
Il momento di consumazione del reato, dunque, dovrebbe influenzare in concreto l’applicazione della nuova normativa penale tributaria.
All’innalzamento delle sanzioni detentive dovrebbe corrispondere anche, contestualmente, l’estensione della confisca cd. “per sproporzione” o “allargata”, da sempre attuata in tema di lotta alla criminalità organizzata.
Si tratta di una sanzione patrimoniale applicata (sia in fase cautelare che in seguito alla condanna) nelle ipotesi di “sproporzione” fra il reddito dichiarato ed il valore dei beni di cui il soggetto è titolare o ne detiene, sostanzialmente, la disponibilità.
Per le imprese, invece, pare che si intenda procedere all’introduzione (nell’elenco dei cd. “reati presupposto”, previsti dalla disciplina in tema di responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs n. 231/2001) di alcuni reati tributari; fra cui, in primis, il reato di dichiarazione fraudolenta attraverso fatture od altri documenti per operazioni inesistenti.
La sanzione pecuniaria prevista per tale ipotesi delittuosa dovrebbe estendersi fino a 500 quote (si specifica che ciascuna quota è compresa da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 1.549 Euro).
Dall’esposizione delle misure che dovrebbero caratterizzare il nuovo scenario penale tributario, il Decreto Fiscale sembrerebbe, dunque, privilegiare un’ottica “repressiva” nella lotta alla cd. “economia sommersa”.
Non ci resta, pertanto, che monitorare le scelte del Legislatore; le quali troveranno a breve un primo compimento nell’ambito del Decreto Fiscale e, successivamente, nella Legge di Bilancio per il prossimo 2020.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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