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Newsletter n. 02 / Gennaio 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Ai fini della fruizione dei cd. bonus edilizi (quali Ecobonus, Superbonus 110% e Bonus Ristrutturazione) relativi agli interventi di riqualificazione energetica, il contribuente deve obbligatoriamente effettuare la comunicazione all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile); ciò entro 90 giorni dalla data di ultimazione di tali lavori, ai sensi dell’art. 16 c. 2-bis del D.L. n. 63/2013.
Sul punto, nella prassi, si sono verificate criticità in merito alle ipotesi di omessa / non tempestiva trasmissione telematica della predetta comunicazione all’Enea, da parte del contribuente.
Al riguardo, occorre precisare che, nelle predette ipotesi, l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 pare non comminare alcuna sanzione al contribuente; né tantomeno prevedere la perdita del beneficio fiscale in capo al contribuente stesso.
Sulla medesima scia si pone il Ministero dello Sviluppo economico; il quale, con nota prot. n. 3797/2019, chiarisce che il mancato invio all’Enea delle informazioni, concernenti gli interventi edilizi in tema di efficientamento energetico, non determina la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale (in quanto sanzione non prevista normativamente). Tale lettura viene altresì confermata anche dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 46/E/2019; per il tramite della quale si ribadisce che, dal tenore letterale dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, la comunicazione all’Enea persegue il solo scopo di monitorare il risparmio energetico conseguito dal contribuente.
A sostegno di tale interpretazione si è espressa anche la giurisprudenza di merito; come confermato da ultimo dalla sentenza n. 1125/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Per il tramite d’essa, i Giudici lombardi hanno statuito che, stante l’assenza di uno specifico termine normativo perentorio, il semplice ritardo nella comunicazione all’Enea non comporta, per il contribuente, la perdita del diritto alla nota detrazione fiscale (in senso conforme anche: C.T.R. Lombardia nn. 853/19/2015, 2181/19/2018 e 5330/09/2018; C.T.P. Milano n. 5287/02/2017; C.T.P. Lecce n. 1709/01/2018; CTR Toscana n. 790/5/2020).
La Corte di Cassazione risulterebbe l’unica voce “fuori dal coro”.
Con l’ordinanza n. 34151/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa comunicazione all’Enea, entro i termini di legge, costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica; affermando che tale comunicazione rappresenta un requisito sostanziale per fruire del beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19.02.2007.
Non resta che attendere, dunque, che tale contrasto interpretativo venga sopito; data la rilevanza dell’adempimento di cui si discute nonché delle agevolazioni fiscali a ciò connesse.
In ogni caso, i contribuenti dovranno agire nella consapevolezza dei propri obblighi e dei termini per la presentazione della documentazione necessaria per la fruibilità dei cd. bonus edilizi; ciò al fine di evitare eventuali e future contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sul punto.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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