DECRETO “CURA ITALIA”: PANORAMICA DELLE MISURE

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    Newsletter Confindustria CH-PE n. 06 marzo 2020 a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    La pandemia da Covid-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale; idoneo a giustificare gli aiuti economici stanziati dal Governo italiano in favore delle micro, piccole e medie imprese.

    Il complesso di attività accavallatesi freneticamente nelle ultime settimane, volte all’individuazione delle necessità (fra le tante presenti) più impellenti e dei fondi coi quali farvi fronte, si è svolto necessariamente tenendo conto del disposto dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il quale consente l’elargizione di “aiuti (solo se, ndA) destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

    Con l’entrata in vigore del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”, il sostegno riservato alle attività imprenditoriali danneggiate pare aver trovato una prima manifestazione concreta (seppur non ancora sufficiente).

    Tra i molteplici aspetti dei quali l’agognato Decreto Legge “Cura Italia” si è occupato, possiamo ricordare, in particolare, il supporto fornito al credito per le imprese (tramite il sistema bancario e l’utilizzo del Fondo centrale di garanzia); nonché la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e, parimenti, di altri adempimenti fiscali.

    In tema di sostegno finanziario, è stata dunque prevista la possibilità per le imprese, che abbiano ceduto crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate, anche se non iscritte a bilancio, riferite alle perdite fiscali non ancora computate nel reddito imponibile alla data della cessione; e gli importi del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito alla data della cessione.

    Il tutto in misura non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti predetti; i quali devono essere determinati, nel valore nominale, in una somma massima di 2 miliardi di euro.

    Detti crediti non saranno produttivi di interessi e potranno essere utilizzati senza limiti di importo; utilizzati in compensazione; ceduti od essere chiesti a rimborso.

    Restano escluse da questo beneficio le attività di cessione del credito intercorrenti tra le società controllate e tra quelle legate da rapporti di controllo, anche indiretto; nonché le società per le quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza, così come previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

    E’ stata inoltre prevista la possibilità di accedere a misure interessanti, specificamente, i rapporti intercorrenti tra le imprese ed il settore bancario; gli intermediari finanziari ed i soggetti abilitati alla concessione di credito sul territorio nazionale.

    Infatti, nella sventurata ipotesi in cui, a fronte dell’eventuale perdurare dell’epidemia, le attività imprenditoriali maturassero delle esposizioni debitorie nei confronti dei soggetti suindicati, esse -previa comunicazione – potrebbero prorogare i contratti sottoscritti per i prestiti non rateali (aventi scadenza contrattuale in una data antecedente il 30 settembre 2020) fino alla data del 30 settembre 2020; ciò senza alcuna alterazione delle condizioni contrattuali raggiunte in sede di accordo e sottoscrizione.

    Potranno, altresì, sospendere sino a detta data il pagamento dei canoni o delle rate di leasing; le rate dei mutui, nonché tutti gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche se perfezionati per il tramite di cambiali agrarie.

    Non potranno, inoltre, essere revocati (in parte o totalmente), sempre sino alla data del 30 settembre 2020, gli importi accordati per le aperture di crediti a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti già alla data del 29 febbraio 2020.

    La fruizione di tale misura sarà soggetta alla presentazione di un’autocertificazione; che l’impresa dovrà trasmettere, all’indirizzo dell’istituto o dell’ente di credito interessato, corredata da idonea documentazione atta a comprovare la temporanea carenza di liquidità patita dall’attività a seguito del persistere della diffusione del virus.

    Anche in detta ipotesi, vigono le restrizioni previste sopra.

    È prevista anche la possibilità (finalizzata a supportare la liquidità delle imprese che non possono accedere al Fondo speciale di cui alla L. 662/1996, costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. e gestito dal C.I.P.E.) di essere assistite dalle garanzie dello Stato per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A.; essendo garantita fino all’80% l’esposizione debitoria assunta.

    Ma non solo.

    Subiscono differimenti e sospensioni i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali; nonché quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria, anche per il settore turistico-alberghiero, sino al 30 aprile c.a..

    Sono inoltre sospesi, anche per le attività che abbiano la sola sede operativa in Italia, i termini per far fronte agli adempimenti fiscali e contributivi; ciò a far data dall’8 marzo e sino al 31 maggio c.a..

    Si registra, viepiù, la creazione di un credito d’imposta relativo alla sanificazione degli ambienti di lavoro (nella misura del 50% della spesa sostenuta); nonché al versamento del canone di locazione per le botteghe, relativo mese di Marzo 2020 (pari al 60% dell’ammontare ed utilizzabile esclusivamente in compensazione).

    Per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura si segnala l’istituzione di uno specifico fondo; avente dotazione pari a 100 milioni di euro, finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante ed alla ristrutturazione dei debiti.

    Vengono previsti incentivi anche per l’acquisto dei sistemi informatici per la diffusione del c.d. “smart working”; per la produzione e la fornitura dei dispositivi medici, oltre che per l’integrazione salariale rivolta ai lavoratori pubblici e privati.

    In ultimo, ma non per ordine di importanza, è prevista la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori ed ai versamenti dei carichi affidati all’Agenzia della riscossione; oltre al potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Sebbene lo sforzo compiuto dal Governo tramite il D.L. “Cura Italia” sia di certo lodevole, esso non pare (purtroppo) ancora sufficiente a far fronte ai danni che la nota pandemia ha arrecato (e, ragionevolmente, arrecherà) all’economia italiana; così come, del resto, a quella europea e mondiale.

    Non è infatti possibile tralasciare le difficolta che incontrano e (si teme) continueranno ad incontrare, nel corso di questi duri mesi, le imprese operative nei più disparati settori della produzione; del commercio e dei servizi, con tutte le nefaste ripercussioni conseguenti che ciascuno di noi riesce agevolmente ad intuire.

    L’auspicio, pertanto, è quello di potere in futuro tornare a scrivere su queste pagine a proposito dell’adozione di nuove misure; le quali si rivelino ancora più pregnanti e, concretamente, in grado di rispondere alle impellenti necessità del sistema-Paese.

    Andrà, questo l’augurio condiviso da un’intera collettività, tutto bene… noi ci crediamo.

    Avv. Davide Torcello

    Dott.ssa Ida Salerno

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