CORONAVIRUS: L’emergenza economica

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    A seguito dell’escalation della diffusione del COVID-19 (c.d. Coronavirus) il Governo, mobilitatosi innanzitutto per la predisposizione di misure emergenziali di prevenzione e contenimento dell’epidemia, ha dovuto in seconda battuto fronteggiare altri profili spinosi.

    Nel tentativo di evitare di danneggiare (ulteriormente) l’economia del Paese, si è proceduto dunque a tripartire l’Italia tra zone c.d. “non a rischio contagio”; “da monitorare” perché limitrofe ai territori dei focolai e “rosse”, ovverosia le aree con più di dieci casi rilevati di contagio.

    Tale divisione, seppur derivante dall’esercizio di attività di controllo dei contagi e di trattamento degli stessi, risulta valevole anche per l’adozione delle misure di stampo economico.

    La risposta dello Stato alle plurime doglianze provenienti dalla cittadinanza e dalle categorie produttive non si è comunque fatta attendere.

    Infatti, nel corso della scorsa e corrente settimana, è stata vagliata l’effettiva applicabilità di una pluralità di misure; interessanti, a seconda dei casi, il panorama prettamente nazionale piuttosto che quello – più ampio – eurounitario.

    Per quel che concerne il territorio italiano, molteplici risultano i provvedimenti adottati, a partire dal D.L. n. 6 e dal D.P.C.M ambedue del 23 febbraio 2020 (in materia di misure puramente sanitarie); passando per i D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020 (ambedue disciplinanti ulteriori disposizioni attuative al precedente D.L. n. 6/2020); proseguendo con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (in tema di misure per il sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese) ed, infine, il D.P.C.M. del 4 marzo (attuativo di ulteriori disposizioni, applicabili sul territorio nazionale).

    Con particolare riguardo all’aspetto produttivo, i D.P.C.M. del 23 e 25 febbraio u.s. hanno provveduto ad incentivare il ricorso al c.d. “smart working” ed al telelavoro (modalità comunque già presenti nel panorama nazionale); così come anche riconfermato nella Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Nei testi, rispettivamente, del D.P.C.M. del 1 marzo u.s.; del D.L. n. 9 del 2 marzo u.s. e del D.P.C.M. del 4 marzo u.s. si rinvengono – oltre ad una puntuazione delle disposizioni già previste per il contenimento dei contagi – le prime misure economiche urgenti per il sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese; con valenza tanto per le zone interdette (nonché per quelle ad esse più prossime), quanto per l’intero territorio nazionale.

    In dette sedi, peraltro, hanno trovato spazio alcune misure rilevanti per quanto concerne i profili attinenti all’esercizio delle attività produttive e lavorative in genere: l’avvio di una moratoria fiscale; la sospensione dell’Irap regionale; la creazione di un incentivo per il rafforzamento degli ammortizzatori sociali per facilitare il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria (Cigo).

    Inoltre è stata prevista: la possibilità di versare i ratei dei mutui concessi alle imprese in modo agevolato; il potenziamento degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all’applicazione della Cassa integrazione ordinaria; la predisposizione di misure a favore dei soggetti che hanno risentito (e risentiranno) delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria; direttive ad hoc per il settore turistico.

    Ed ancora: l’incremento del Fondo di garanzia per le P.M.I.; l’istituzione di un fondo rotativo per i mutui da concedersi alle aziende agricole in difficoltà; la sospensione del pagamento dei ratei del mutuo per i lavoratori che subiscono la riduzione o sospensione dal lavoro; l’introduzione di misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, come la sospensione del pagamento delle utenze fino al 30 aprile; le modalità di svolgimento delle udienze civili, penali ed amministrative e via discorrendo.

    Sul fronte europeo, invece, non sembrano scorgersi restrizioni alla Convenzione di Schengen.

    Di assoluta rilevanza, ai fini della trattazione che ci occupa, il recentissimo testo del nuovo D.P.C.M., sottoscritto in data 6 marzo 2020.

    All’interno di quest’ultimo atto, nel richiamare le precedenti disposizioni varate (circa il divieto di accesso o di allontanamento per i cittadini dal territorio comunale; nonché in punto di svolgimento di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, nonché le restrizioni di cui ai D.P.C.M. del 23 e 25 febbraio), il Governo si propone l’obiettivo di: potenziare l’Istituto superiore di sanità e le reti di assistenza territoriale; istituire aree sanitarie temporanee; creare misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.

    Parimenti, si riscontra l’adozione, per la trattazione degli affari giudiziari, delle misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19; ciò al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

    Il tutto, in ogni modo, in attesa delle ulteriori misure di stampo economico in arrivo; nella speranza, ovviamente, di tornare a scrivere prossimamente su queste pagine essendosi lasciati alle spalle un capitolo complicato della nostra vita collettiva di italiani.

    Avv. Davide Torcello

    Dott.ssa Ida Salerno

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