CORONAVIRUS: Decreto “CURA ITALIA”.

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    Facendo seguito all’emanazione di misure restrittive degli spostamenti e dell’esercizio di attività commerciali, il Governo ha recentemente predisposto un articolato sistema di interventi; finalizzato nel suo complesso ad arginare gli effetti negativi – economici e non solo – che la pandemia ormai nota come “Coronavirus” o “Covid-19” ha portato con sé in danno della collettività.

    È stato, da ultimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 il cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020); contenente un pacchetto di misure volte al potenziamento del sistema sanitario, nonché al sostegno di lavoratori, imprese e famiglie.

    Ciò alla luce del perdurare (e del diffondersi) di tale situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale; la quale ha determinato una (pesante) paralisi del sistema economico-finanziario.

    Diverse le previsioni di rilievo in materia tributaria.

    Queste ultime interessano, da un lato, la sospensione delle scadenze fiscali; dall’altro, l’interruzione (momentanea) delle attività di accertamento e/o di riscossione condotte dai compenti Enti.

    L’impianto normativo di tale intervento è stato dunque predisposto, almeno nelle proprie linee generali, nel corpo del Decreto. Ad oggi, tuttavia, si attendono le istruzioni operative ufficiali; le quali dovranno necessariamente promanare, da parte degli organi competenti, per la concreta attuazione delle suddette previsioni.

    Con particolare riguardo all’aspetto tributario si segnala che, ai sensi degli artt. 60 ss. del predetto Decreto, è stato innanzitutto previsto uno slittamento dei termini previsti per i versamenti e gli adempimenti spettanti ai contribuenti.

    È stata infatti stabilita una sorta di “mini proroga” al 20 marzo dei versamenti con scadenza il 16 marzo (incluse le somme dovute a titolo di contributi previdenziali; contributi assistenziali e premi assicurativi obbligatori), da effettuarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale proroga, invero, è stata estesa per ogni tipologia di contribuente e con riferimento a qualsiasi debito pendente con la P.A..

    E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari del pacchetto di misure agevolative; inizialmente previsto per gli operatori nel settore turistico – alberghiero dal D.L. n. 9 del 2.3.2020.

    È stata predisposta, infatti, la sospensione dei pagamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori anche nei confronti degli esercenti attività in ambito sportivo dilettantistico (compresi, a titolo esemplificativo: i gestori di stadi; di palestre; etc.); ristorativo (compresi, a titolo esemplificativo: gelaterie; bar; pasticcerie; etc); dei trasporti; culturale (compresi, a titolo esemplificativo: i gestori di musei; di biblioteche; gli organizzatori di eventi e fiere, etc.).

    Per tali soggetti – compresi gli operatori del settore turistico recettivo – risultano sospesi anche i versamenti a titolo di IVA in scadenza nel mese di marzo.

    I pagamenti dovranno poi essere effettuati (senza applicazione di interessi e/o sanzioni) in un’unica soluzione entro il 31 maggio; o, in alternativa, mediante la rateizzazione per un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

    Con particolare riferimento agli adempimenti ed ai versamenti fiscali, occorre segnalare il “congelamento” dei rispettivi termini.

    Per i contribuenti aventi il domicilio fiscale (o sede legale; o sede operativa) in Italia sono sospesi, infatti, tutti gli adempimenti diversi dai versamenti e distinti dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali (aventi una scadenza compresa fra l’8 marzo ed il 31 maggio). Il termine per l’effettuazione degli adempimenti sospesi è fissato per il 30 giugno (senza applicazione di sanzioni).

    Per gli esercenti attività di impresa e per i liberi professionisti è opportuno, invece, operare una distinzione in base al fatturato conseguito; nonché all’ambito territoriale di riferimento.

    Ed infatti, in favore dei soggetti aventi domicilio fiscale (o sede legale; o sede operativa) nel territorio nazionale con ricavi e/o compensi non superiori a 2 milioni di Euro (conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore dell’anzidetto Decreto Legge) è stata prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione scadenti fra l’8 marzo e il 31 marzo.

    Ciò con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente (ed assimilati); di IVA; di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori.

    Tale limitazione non si applica a coloro che operano nelle Province di Bergamo; Cremona; Lodi e Piacenza (i quali possono usufruire di tali agevolazioni indipendentemente dal volume di affari).

    I versamenti si potranno poi effettuare mediante un’unica soluzione entro il 31 maggio o tramite pagamento rateale in 5 tranches da maggio 2020; ciò al netto di interessi e/o sanzioni.

    Sotto un ulteriore profilo, occorre sottolineare anche la sospensione dei termini relative alle attività svolte dagli Enti impositori e dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (ex artt. 67 e 68 del D.L. “Cura Italia”).

    Dall’8 marzo sino al 31 maggio, infatti, è stata disposta la sospensione dei termini concernenti le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contenzioso poste in essere dagli Uffici; ciò anche con riferimento alle scadenze previste nelle procedure di interpello.

    Per il medesimo periodo, la sospensione è stata estesa anche alle scadenze riguardanti i versamenti da effettuarsi a titolo di entrate tributarie e non tributarie; derivanti dalle cartelle di pagamento (o altri atti esattivi; comprese le ingiunzioni fiscali degli Enti territoriali).

    Tali importi dovranno essere poi corrisposti in un’unica soluzione entro il mese successivo alla conclusione del periodo di congelamento (con esclusione di rimborsi per le somme già eventualmente versate).

    Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 12/E del 18 marzo; fornendo chiarimenti ed istruzioni operative per la concreta attuazione delle previsioni contenute nel Decreto.

    Ulteriori misure agevolative sono state poi previste in ambito economico – finanziario.

    Si pensi, in proposito, ai crediti di imposta per gli esercenti attività commerciali; al bonus per lavoratori dipendenti; alle agevolazioni in tema di finanziamenti per le PMI.

    Il cd. “Decreto Cura Italia” si rivela essere, dunque, un complesso tentativo attuato dal Governo per reagire alla situazione emergenziale che ha colpito duramente il nostro Paese.

    Non ci resta, pertanto, che attenderne la conversione in Legge; con l’impegno a monitorare l’esame delle modifiche e delle integrazioni che verranno, come di consueto, apportate lungo tale iter.

    Nell’attesa, ci dedicheremo all’analisi delle ricadute applicative delle misure delineate da tale testo; ciò anche al fine di riscontrarne problematiche operative, punti di forza e/o margini di miglioramento.

    D’altronde, ora più che mai l’obiettivo è unico e comune: risollevarci, tutti insieme.

    Avv. Giovanna Bratti

    Avv. Davide Torcello

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