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Newsletter n. 08 / AGOSTO 2026
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Chieti, Pescara e Teramo
Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo (meglio noto come “credito d’imposta R&S”), introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013 nella versione in vigore sino al periodo d’imposta 2019, costituisce una disciplina agevolativa di notevole complessità applicativa; tanto da aver generato migliaia di accertamenti e, a seguire, altrettanti contenziosi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha contestato a numerose imprese l’utilizzo in compensazione del citato credito d’imposta; sostenendo che i progetti realizzati fino al 31 dicembre 2019 dovessero rispettare i cinque requisiti indicati dal Manuale di Frascati (novità, creatività, aleatorietà, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità dei risultati); pur trattandosi di criteri non previsti né dalla norma di legge né dal decreto attuativo 27 maggio 2015.
Questa impostazione ha condotto l’Amministrazione finanziaria a eseguire verifiche a tappetto e, quindi, a notificare atti di recupero per compensazione di “credito inesistente” entro il termine di otto anni previsto dall’art. 27 c. 16 del D.L. n. 185/2008.
Ciò ha condotto molte imprese ad aderire alla procedura di riversamento spontaneo, introdotta dall’art. 5 del D.L. n. 146/2021, a mezzo della quale si è restituito per intero il credito compensato al fine di evitare il pagamento di sanzioni (pari al 100% del credito) e interessi; nonché, soprattutto, l’avvio di un procedimento penale per il reato di indebita compensazione.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5627/2026.
Su questo scenario è risultato decisivo l’intervento della giurisprudenza amministrativa.
Con la pronuncia n. 5627, depositata il 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha confermato quanto già stabilito dal TAR Lazio con la pregressa sentenza n. 15039/2025: i cinque requisiti del Manuale di Frascati sono entrati nell’ordinamento esclusivamente con la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e risultano applicabili alla disciplina agevolativa in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020; non potendo, quindi, essere applicati retroattivamente per valutare e/o contestare progetti di ricerca realizzati negli anni precedenti.
In altri termini, secondo i giudici amministrativi, il legislatore ha reso più stringente la nozione di attività di ricerca agevolabile solo a partire dal 2020; senza alcuna efficacia retroattiva sui periodi d’imposta precedenti.
Le ricadute della decisione sono notevoli: la pronuncia rafforza in modo significativo la posizione dei contribuenti nei contenziosi tributari pendenti sui crediti R&S maturati prima del 2020 e ha un impatto anche sui procedimenti penali relativi alla asserita inesistenza dei crediti, restringendo l’ambito penale ai soli casi di frode accertata o di palese assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso.
L’opportunità del rimborso.
La vicenda sopra delineata apre la strada al rimborso delle somme riversate dalle imprese sul presupposto che la ricerca svolta non fosse conforme ai criteri dettati dal Manuale di Frascati.
In specie, nella disciplina relativa al riversamento (il menzionato art. 5 del D.L. n. 146/2021), non è rinvenibile alcuna previsione che escluda la restituzione di quanto versato: il Legislatore ha stabilito che il perfezionamento della procedura richiede il versamento integrale e produce la non punibilità penale, ma non ha mai previsto che le somme corrisposte diventino definitivamente acquisite dall’Erario a prescindere dalla loro effettiva spettanza.
Invero, venendo meno il presupposto per cui è stato eseguito il riversamento da parte del contribuente, rappresentato dall’applicabilità del Manuale di Frascati, si configura un INDEBITO OGGETTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
Su questa base è possibile costruire un’ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE, sostenendo che il credito R&S era spettante; ciò perché i requisiti pretesi dall’Ufficio non erano stabiliti e/o contemplati da alcuna norma di legge vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
Lo strumento al quale ricorrere è, dunque, l’istanza di rimborso da presentare all’Agenzia delle Entrate; e, in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 90 giorni, procedere all’impugnazione del davanti alla giustizia tributaria.
In caso di esito positivo del contenzioso, il contribuente avrà diritto alla integrale restituzione del credito riversato.
Studio Legale Tributario Torcello
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