Cosa fare in caso di notifica di un avviso di accertamento o di un’ingiunzione fiscale?

Cosa fare in caso di notifica di una cartella di pagamento o di un’intimazione di pagamento?

Cosa fare in caso di notifica di un pignoramento esattoriale?

SI RIACCENDONO I MOTORI DELLA RISCOSSIONE E DELL’ESECUZIONE FORZATA ESATTORIALE.

Dal 1° settembre 2021, in seguito allo “stop” dovuto al Covid-19, sono ripartite – dopo quelle degli avvisi di accertamento – anche le notifiche degli atti della riscossione e dell’esecuzione forzata esattoriale.

È terminato, infatti, il periodo di sospensione durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;

durante il quale risultava precluso (ai sensi dell’art. 68 del cd. “Decreto Cura Italia”) l’avvio di procedure esecutive esattoriali nei confronti dei contribuenti.

Durante tale periodo di sospensione, infatti, risultava possibile procedere alla sola notifica degli avvisi di accertamento esecutivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni (come specificato anche dalla risoluzione MEF n. 6/DF del 16.6.2020 e dalle disposizioni in materia).

GLI ATTI DELLA RISCOSSIONE E LE SUCCESSIVE ATTIVITÀ ESECUTIVE ESATTORIALI POTRANNO AVVENIRE, A SECONDA DEI CASI, MEDIANTE:

  • la notifica delle cartelle di pagamento;
  • la notifica delle ingiunzioni fiscali da parte dei Comuni e dei concessionari privati per la riscossione delle entrate locali;
  • la notifica delle intimazioni di pagamento;
  • la notifica degli atti di pignoramento esattoriali (si pensi, ad esempio, al pignoramento dello stipendio o al pignoramento del conto corrente bancario);
  • l’adozione di misure cautelari (fermo amministrativo ed iscrizione di ipoteche).

ATTENZIONE !

Si ricorda che l’avvio dell’esecuzione esattoriale dovrà essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento (laddove l’espropriazione non sia stata avviata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento); o da quella del preavviso di fermo amministrativo o ipoteca (per quanto riguarda invece l’eventuale adozione delle misure cautelari).

Il contribuente, a fronte della notifica degli atti sopra menzionati, potrà:

prestare acquiescenza mediante il pagamento delle somme richieste;

– decidere di impugnare innanzi al Giudice competente (ove possibile) l’atto di riscossione o dell’esecuzione esattoriale; ciò entro il termine perentorio specificamente previsto dalla normativa vigente.

 

Lo Studio Legale Tributario Torcello è a Vostra disposizione al fine di fornire consulenza ed assistenza

sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale.


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