durante il quale risultava precluso (ai sensi dell’art. 68 del cd. “Decreto Cura Italia”) l’avvio di procedure esecutive esattoriali nei confronti dei contribuenti.
Durante tale periodo di sospensione, infatti, risultava possibile procedere alla sola notifica degli avvisi di accertamento esecutivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni (come specificato anche dalla risoluzione MEF n. 6/DF del 16.6.2020 e dalle disposizioni in materia).
Si ricorda che l’avvio dell’esecuzione esattoriale dovrà essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento (laddove l’espropriazione non sia stata avviata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento); o da quella del preavviso di fermo amministrativo o ipoteca (per quanto riguarda invece l’eventuale adozione delle misure cautelari).
– prestare acquiescenza mediante il pagamento delle somme richieste;
– decidere di impugnare innanzi al Giudice competente (ove possibile) l’atto di riscossione o dell’esecuzione esattoriale; ciò entro il termine perentorio specificamente previsto dalla normativa vigente.