Spese sanitarie 2020: la detraibilità divisa tra pagamenti tracciabili e l’uso dei contanti.

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    Scatta la tracciabilità dei pagamenti anche per le spese sanitarie.

    Leggendo la nuova Legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 27 dicembre 2019), tra le molteplici previsioni, si delinea anche tale novità relativa alla fruizione del bonus fiscale sulle spese sanitarie.

    Scorrendo il testo della manovra si apprende, infatti, che potranno godere della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi 2021 (730 e Unico) coloro i quali, nel corso del 2020, avranno pagato i servizi sanitari tramite mezzi tracciabili; vale a dire a mezzo bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni et similia.

    La possibilità di avvalersi dei cd. pagamenti elettronici è, in realtà, già contenuta nel D. Lgs n. 241/1997; il quale statuisce che i versamenti delle imposte da parte dei contribuenti possono effettuarsi mediante delega irrevocabile nei confronti di determinati istituti bancari convenzionati.

    In particolare, l’art. 23 del predetto Decreto prevede che, in tali ipotesi, il contribuente possa porre a disposizione delle Banche le somme oggetto di delega (nei termini sopra evidenziati) anche attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante.

    La nuova manovra finanziaria, tuttavia, statuisce che le spese sanitarie devono necessariamente eseguirsi tramite versamenti bancari o postali; ovvero tramite i cd. pagamenti elettronici, così come previsti nel summenzionato art. 23. Ciò, infatti, si presenta come condizione necessaria per i contribuenti (e non come mera facoltà) al fine di usufruire della detrazione al 19% sulle imposte sui redditi

    Tornando alla stretta attualità, esaminiamo dunque alcune delle previsioni della nuova Legge di Bilancio.

    Nello specifico, la tracciabilità dei pagamenti è richiesta per l’acquisto di supporti per il monitoraggio; di visite specialistiche (es: fisioterapista).

    Parimenti, essa è richiesta anche in relazione al pagamento di prestazioni professionali rese dai medici; della crioconservazione e per l’acquisto di alimenti specifici.

    Al di sotto dell’ombrello della medesima previsione rientrano, altresì, le prestazioni specialistiche; i test di laboratorio; le prestazioni relative agli interventi chirurgici; le spese di degenza o quelle sostenute per le cure termali, svolte presso strutture sanitarie non accreditate nel Sistema Sanitario Nazionale.

    Rispetto agli oneri di cui sin qui si è scritto, va segnalato l’ulteriore aspetto relativo alle modalità di documentazione delle somme corrisposte secondo le modalità appena esposte.

    Infatti, si ritiene che il contribuente dovrà conservare le ricevute dei bonifici disposti, nonché le ricevute delle transazioni effettuate a mezzo di carta di credito e bancomat; ciò al fine di provare che l’acquisto abbia rispettato i criteri previsti nella nuova manovra.

    Diversa, invece, risulterà essere la sorte dell’utilizzo dei contanti.

    L’uso degli stessi, infatti, sarà circoscritto ad una diversa macroarea.

    Il metodo “tradizionale” di pagamento sarà dunque circoscritto all’acquisto dei medicinali; cerotti; garze (od altri dispositivi medici in generale); apparecchi acustici; cuscini ortopedici; strumenti per la determinazione del glucosio e via discorrendo.

    Sono da ricomprendersi in questo secondo filone, inoltre, anche le prestazioni sanitarie rese dalle strutture – pubbliche o private – che siano accreditate presso il Servizio Sanitario locale.

    Si rammenta, peraltro, che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15 c. 1 lett. C) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) ai fini della detrazione.

    Più specificamente, detta previsione normativa prevede che le suindicate spese dovranno essere certificate da una fattura o un documento commerciale valido ai fini fiscali, sui quali dovranno necessariamente essere indicati il codice fiscale del destinatario; la natura del prodotto; il bene o il servizio acquistato nonché la loro quantità.

    Ad ogni modo, resteranno invece al di fuori del beneficio della detrazione alcuni beni; tra i quali si annoverano ad es. i parafarmaci.

    Il Sistema sanitario nazionale provvede già alla raccolta telematica della documentazione relativa alle spese che si sostengono, ad esempio, nelle farmacie (dati che confluiscono nella dichiarazione precompilata); dall’inizio di quest’anno detta comunicazione, per essere ritenuta completa, dovrà altresì specificare la modalità di pagamento.

    Bisognerà dunque prestare particolare attenzione alle modalità di pagamento che si utilizzeranno, nel prossimo futuro, relativamente al sostenimento delle spese sulle quali ci siamo soffermati nel presente articolo; ciò con l’evidente fine di non incappare in sgradite sorprese al momento della compilazione-presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Avv. Davide Torcello

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