CURA ITALIA: aiuti ai lavoratori e professionisti

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     Newsletter Confindustria CH-PE n. 07 aprile 2020 a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Con il D. L. n. 18/2020 è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di riconoscere la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) alle imprese del settore privato; ove queste ultime, a seguito dell’emergenza epidemiologica cd. “Coronavirus”, abbiano dovuto sospendere o ridurre il proprio orario di lavoro.

    Il 30 marzo u.s., dunque, la Regione Abruzzo ha proceduto a sottoscrivere con gli esponenti delle rappresentanze sindacali interessate uno specifico accordo quadro; ciò al fine di delineare gli interventi di sostegno al reddito in favore delle imprese aventi sede nel proprio territorio.

    Nello specifico, si è proceduto a ricostituire il Comitato di Intervento per le Crisi industriali e di settore (di cui al D.G.R. n. 419 del 15.7.2019); approvando il regolamento atto a disciplinare le competenze e le modalità di funzionamento di quest’ultimo.

    Nel rispetto di tale accordo, le parti hanno dunque deliberato la concessione della CIGD in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, degli imprenditori agricoli, della pesca e del terzo settore; senza esclusione degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

    Per quanto concerne il periodo di operatività di detto ammortizzatore sociale, è stato previsto che la richiesta di accesso alla CIGD potrà interessare un arco temporale non eccedente, nel massimo, le nove settimane; imputabili al periodo lavorativo compreso fra il 23 febbraio u.s. ed il 31 agosto p.v.

    La procedura di inoltro delle domande dovrà obbligatoriamente svolgersi in via telematica; attraverso l’utilizzo della identità digitale SPID, a firma del datore di lavoro o per il tramite di persona diversa munita di specifica delega.

    Con riferimento, invece, alla platea di soggetti cui si rivolge l’erogazione delle somme, il predetto accordo pare ricalcare la previsione statale.

    Esso assicura che le risorse interesseranno tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato, indipendentemente dall’anzianità lavorativa maturata presso l’azienda richiedente il trattamento.

    L’unico limite previsto per i lavoratori dipendenti aventi un contratto di lavoro a tempo determinato è rappresentato, in ogni modo, dal perdurare del proprio stato di subordinazione lavorativa.

    Questi ultimi, infatti, non potranno avvantaggiarsi del sostegno economico in parola oltre il termine di naturale scadenza del contratto di lavoro.

    Inoltre, è stato statuito che potranno ricorrere alla CIGD anche le aziende che non possono accedere alle garanzie di cui alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale (CIGS); quali, ad esempio, le agenzie di viaggio.

    Restano esclusi da tale sostegno, invece, i datori di lavoro domestici; nonché quelli che possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

    Vengono, inoltre, previste misure per il controllo del rispetto dei requisiti necessari per accedere agli ammortizzatori sociali (o mantenerne la fruizione); con la duplice previsione, da un lato, di un vaglio da parte dell’INPS; dall’altro, della previsione di ascrivibilità in capo datore di lavoro della responsabilità delle dichiarazioni rese in fase di accreditamento.

    Quest’ultimo, difatti, è il soggetto preposto all’erogazione dei fondi stanziati; nonché alla redazione dell’attestazione della vigenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la presentazione della domanda di accesso alla CIGD.

    Egli sarà anche tenuto, parimenti, alla redazione ed alla sottoscrizione di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali (necessario nell’ipotesi in cui le imprese richiedenti abbiano più di cinque dipendenti).

    Detto accordo, altresì, dovrà essere spedito entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione alla Regione; sempre per il tramite della procedura informatica dedicata.

    Anche le comunicazioni attestanti la corretta erogazione delle somme, provenienti da detto ammortizzatore sociale e rivolte in favore dei dipendenti, risultano essere stringenti.

    Dal testo dell’accordo quadro, infatti, si legge che i datori lavoro dovranno evitare ritardi nella corresponsione delle somme ai propri dipendenti.

    Detto provvedimento ha anticipato di un solo giorno il nuovo accordo sottoscritto dal Governo con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), intervenuto in data 31 marzo u.s.. Con esso si è tentato di anticipare le risorse predisposte per gli ammortizzatori sociali di cui al Decreto cd. “Cura Italia”.

    I lavoratori messi in cassa integrazione a causa dell’epidemia di Covid-19, pertanto, potranno vedersi riconoscere dalle banche un’anticipazione dell’importo del trattamento d’integrazione salariale che spetta loro; la quale avverrà, in concreto, tramite l’apertura di credito in un apposito conto corrente.

    Si rammenta inoltre che, per far fronte all’eventuale carenza di liquidità, le P.M.I. possono accedere a linee di credito dedicate presso i propri istituti bancari; richiedere la dilazione dei ratei dei mutui accesi, dei finanziamenti e dei canoni leasing in scadenza; oltre a potersi avvantaggiare anche delle moratorie previste fino al 30 settembre p.v.

    Tale beneficio viene accordato anche a coloro che risultano essere in ritardo con i rimborsi o titolari di posizioni deteriorate.

    Un’ampia rete di agevolazioni, quindi, appositamente creata per fronteggiare una situazione emergenziale inaspettata e di incerta durata; la quale, purtroppo, pare destinata a gravare ancora sull’economia del Paese e sulle sorti delle P.M.I. che ne costituiscono il tessuto economico di base.

     

    Avv.to Davide Torcello

    Dott.ssa Ida Salerno

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