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Newsletter n. 10 / Maggio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
Diversamente, nel resto d’Italia le agevolazioni sono riconosciute anche retroattivamente, a partire dal 1° settembre 2024; così come stabilito dal cd. “Decreto Coesione” (D.L. n. 60/2024, convertito nella Legge 95/2024), che mira a promuovere l’occupazione giovanile e a migliorare l’accesso delle donne svantaggiate al mondo del lavoro.
Niente retroattività per le ZES
Contrariamente rispetto alla prassi adottata in passato, l’INPS ha deciso di non riconoscere la retroattività dei bonus nei territori ZES; sebbene la Commissione Europea abbia dato il via libera alle misure già dal 31 gennaio. Questo significa che le assunzioni effettuate prima dell’approvazione INPS non potranno accedere ai benefici maggiorati previsti per queste zone. Le indicazioni ufficiali arrivano da due circolari INPS, la n. 90 e la n. 91 del 2025, che forniscono i dettagli applicativi sui predetti bonus.
Requisiti solo per la prima assunzione incentivata
Il requisito dell’età (under 35) e l’assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato devono essere rispettati solo alla prima assunzione incentivata. Se il lavoratore viene successivamente riassunto da un altro datore di lavoro, sarà comunque possibile usufruire del bonus per i mesi rimanenti; anche se l’età o le condizioni contrattuali originarie sono cambiate.
Nel calcolo del periodo residuo spettante al nuovo datore, vanno inclusi anche i mesi già fruiti precedentemente; salvo revoca per licenziamento anticipato entro sei mesi. In ogni caso, la revoca non penalizza i nuovi datori di lavoro che assumono lo stesso dipendente successivamente.
Riassunzioni agevolate solo fino al 31 dicembre 2025
L’INPS ha chiarito che il periodo utile per accedere all’incentivo termina il 31 dicembre 2025. Ciò vale anche per i casi di riassunzione: se un lavoratore assunto nel periodo agevolato cessa il rapporto, la nuova assunzione (da parte dello stesso o di un altro datore) potrà beneficiare dei mesi residui solo se effettuata entro la stessa scadenza.
Nuovi incentivi per imprese e settori strategici
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 111/2025) il terzo decreto attuativo collegato al Decreto Coesione, che introduce ulteriori agevolazioni:
– 500 euro mensili per 3 anni a chi avvia una nuova attività imprenditoriale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
– Sgravio contributivo fino a 800 euro al mese per tre anni per le neo-imprese che assumono giovani under 35 nello stesso periodo.
Dettagli sul bonus giovani
Il bonus per l’assunzione di giovani si applica ai contratti a tempo indeterminato (anche in somministrazione) stipulati tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2025 con soggetti under 35 mai assunti prima con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, senza impatti negativi sul trattamento pensionistico del lavoratore. Dalla platea dei contratti restano esclusi quelli domestici, di apprendistato e i dirigenti.
Autorizzazione obbligatoria da parte dell’INPS
La fruizione del bonus, come detto, richiede sempre il via libera dell’INPS. E’ già possibile inviare le domande sia per il bonus nazionale, valevole anche per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 sia per il bonus ZES (da 650,00 euro) applicabile alle assunzioni successive all’autorizzazione INPS.
Nel primo caso, l’Istituto previdenziale nazionale conferma l’ammissione al beneficio a partire da giugno; nel secondo, invia una notifica (PEC o e-mail) e richiede che l’assunzione avvenga entro 10 giorni, pena la decadenza dell’incentivo.
Possibile soluzione per le assunzioni già effettuate
Per chi ha già assunto giovani nelle ZES dopo il 31 gennaio, l’esclusione del bonus da 650 euro rappresenta un concreto problema.
In assenza di retroattività, l’unica strada possibile sembrerebbe essere quella di richiedere l’incentivo previsto per il resto d’Italia con un massimale ridotto (500 euro); ciò pur avendo effettuato l’assunzione in un’area ZES, stante la ratio di ridurre i divari territoriali all’interno della penisola.
Questo approccio potrebbe salvaguardare, almeno parzialmente, i datori di lavoro che hanno agito in buona fede; confidando, in tal senso, nella futura applicazione dell’incentivo.
Requisito solo per la prima assunzione
Il requisito dell’assenza di un contratto a tempo indeterminato e quello anagrafico devono essere rispettati solo alla prima assunzione agevolata. In caso di riassunzione dello stesso lavoratore, è possibile continuare a usufruire del bonus per i mesi residui; anche se, nel frattempo, questi abbia avuto altri rapporti a tempo indeterminato o abbia superato il limite di età.
Le eventuali revoche dell’incentivo legate a licenziamenti nei primi 6 mesi non incidono sul diritto di altri datori di lavoro a ottenere il bonus residuo; che, comunque, va calcolato tenendo conto del periodo già fruito.
Riassunzione ammessa entro il 31/12/2025
Infine, il bonus può essere riconosciuto anche in caso di riassunzione; purché il nuovo contratto (o quello modificato) sia ritualmente avviato entro il 31 dicembre 2025. Dopo questa data, non sarà più possibile accedere all’agevolazione, nemmeno per fruire del periodo residuo.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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