TURISMO: fra “bonus vacanza” ed (auspicata) sospensione dei tributi locali

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    Articolo pubblicato su Il Centro del 27 aprile 2020, pagina “Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Il settore turistico – ricettivo rimane, ad oggi, uno degli ambiti maggiormente colpiti dalla pandemia ancora in atto.

    Le restrizioni imposte agli spostamenti all’interno del territorio italiano (prima) e l’incertezza circa la riapertura di strutture ricettive, stabilimenti balneari e località attrattive (poi), sembrano potere compromettere, concretamente, le potenzialità economiche dell’intero settore.

    I primi provvedimenti per le imprese turistico – ricettive (comprese anche le agenzie di viaggio ed i tour operator) risalgono al D.L. n. 9 del 2 marzo 2020; il quale, all’art. 8, aveva previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati), dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

    Tale previsione era stata poi estesa in favore di altre categorie di imprese (operanti nel settore sportivo; culturale; di intrattenimento; di ristorazione; etc…) dal cd. “Decreto Cura Italia”; che aveva stabilito per i medesimi soggetti (comprese le imprese turistiche) l’ulteriore sospensione dei termini per il pagamento dell’IVA.

    Ebbene, con specifico riferimento al settore turistico, si registra la mancata adozione di ulteriori misure agevolative in seguito all’emanazione del summenzionato “Decreto Cura Italia”.

    In assenza di disposizioni normative sul punto, negli ultimi giorni alcune Regioni hanno varato (nell’ambito della propria competenza territoriale) provvedimenti riguardanti l’ambito turistico; con particolare riferimento agli stabilimenti balneari.

    La Regione Abruzzo, con la recente ordinanza n. 36 del 15 aprile 2020, ha autorizzato i concessionari dei lidi solamente ad avviare i lavori di smaltimento e di recupero dei rifiuti accumulati sulle spiagge; anche al fine di tutelare le risorse marittime.

    Ed ancora, la Regione Liguria, con la delibera n. 189 del 13 aprile 2020, ha concesso l’installazione e gli allestimenti stagionali; necessari alla riapertura degli stabilimenti, oltre che la sistemazione delle spiagge.

    Si tratta di provvedimenti generici; i quali scontano l’assenza di una normativa generale a livello statale che delinei espressamente le modalità, le tempistiche e le condizioni di “riapertura” della stagione estiva.

    Buone notizie potrebbero arrivare con il cd. “Decreto Aprile”; il quale dovrebbe (in teoria) contenere alcune misure di sostentamento per il settore turistico.

    Secondo i rumors che circolano in questi giorni, infatti, dovrebbe essere prevista una detrazione fiscale per le spese di viaggio sostenute nell’anno 2020; a condizione che il soggiorno perduri per almeno 3 notti presso strutture ricettive presenti sul territorio nazionale.

    Il bonus sarebbe riconosciuto in favore di lavoratori dipendenti ed alcune categorie di liberi professionisti (distinte in base al reddito dichiarato), per un importo massimo di €325,00 (da parametrare sulla base dei componenti del nucleo familiare).

    Tale misura, nelle intenzioni dei tecnici dell’Esecutivo, dovrebbe incentivare l’acquisto dei “pacchetti vacanza” nelle strutture operanti nel territorio nazionale; con l’auspicio che ciò possa effettivamente contribuire a riattivare il “motore” di uno dei settori destinati a risentire maggiormente dell’impatto economico della pandemia.

    Ma non è tutto.

    Il “Decreto Aprile” di prossima emanazione dovrebbe introdurre ulteriori novità fiscali; sempre al fine di affrontare, mediante la predisposizione di interventi mirati, l’emergenza sanitaria in corso.

    Sul fronte della fiscalità locale, infatti, pare che si assisterà alla sospensione di sanzioni ed interessi per i contribuenti “inadempienti”; che si troveranno a pagare in ritardo l’Imu, la Tari e gli altri tributi degli Enti territoriali.

    Ciò dovrà essere necessariamente controbilanciato dalla prudenza, da parte degli Enti locali, di non incorrere in danni erariali (derivanti dalla penuria delle casse pubbliche).

    Le misure, infatti, dovranno opportunamente tener conto di entrambi gli interessi in gioco: da una parte le risorse economiche (sempre più limitate) dei contribuenti; dall’altra, il bilancio pubblico (sovente già in affanno) degli Enti.

    Le modalità di concreta attuazione di tale previsione sono ancora allo studio dei tecnici; i quali saranno chiamati a sciogliere il nodo dell’autonomia – regolamentare ed amministrativa – da conferire ai Comuni (ai quali sarebbe attribuito il potere di decidere i termini e le condizioni delle sospensioni dei tributi, anche attraverso la distinzione delle misure per categorie di contribuenti).

    Nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (tramite la Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020) ha fornito chiarimenti operativi in merito alle modalità di rateazione da parte dei Comuni delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento cd. “esecutivi”; ai sensi dell’art. 1, c. 792 – 801, della L. n. 160/2019.

    Stante l’autonomia regolamentare attribuita agli Enti locali in merito alla gestione delle proprie entrate tributarie, spetta a questi ultimi disciplinare concretamente le modalità di riscossione delle somme (asseritamente) dovute in seguito alla notifica di atti esecutivi.

    Ciò nel rispetto dei limiti segnati dall’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 (circa l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi); limiti che non interessano, evidentemente, la possibilità di rateizzazione delle somme intimate.

    Nella predetta circolare, inoltre, si specifica che tali considerazioni valgono anche nelle ipotesi in cui le somme siano state affidate all’Agente della riscossione; permanendo, in ogni caso, l’autonomia regolamentare in capo ai Comuni che possono liberamente gestire le modalità di pagamento da parte dei contribuenti.

    Ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 26, c. 1 bis, del D. Lgs n. 46/1999; il quale richiama espressamente quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in tema di imposte dirette, lasciando salva la facoltà per l’ente creditore di determinare diverse modalità di dilazione delle entrate (le quali devono essere comunicate all’agente della riscossione).

    Gli Enti locali potranno decidere come disciplinare le modalità di rateazione delle entrate nell’attuale condizione di emergenza sanitaria; essendo titolari di un’ampia autonomia regolamentare sul punto.

    Si tratta, dunque, di un’opportunità per gli Enti medesimi; ai quali sono stati forniti strumenti utili a fronteggiare la crisi economica derivante dalla crisi pandemica in atto.

    L’auspicio è ovviamente quello di far ripartire, il prima possibile, l’economia del nostro Paese; lasciandosi alle spalle, per quanto difficile, i giorni più cupi del Coronavirus / Covid – 19.

                                                           Avv. Davide TORCELLO                    Avv. Giovanna BRATTI

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