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Newsletter n. 06 / Maggio 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Giovanna BRATTI.
Con riferimento ai reati di omesso versamento di ritenute (art. 10 bis del D. Lgs n. 74/2000), di omesso versamento di IVA (art. 10 ter del D. Lgs n. 74/2000) e di indebita compensazione di crediti di imposta (art. 10 quater del D. Lgs n. 74/2000), infatti, l’art. 23 del cd. Decreto Bollette (D.L. n. 34/2023) ne prevede la non punibilità; nel caso in cui: a) le relative violazioni vengano “fiscalmente” definite; b) le somme dovute, a seguito della definizione fiscali, siano integralmente versate dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 cc. Da 153 a 158 e da 166 a 252); c) la definizione sia perfezionata prima della pronuncia della sentenza di appello.
Ciò contrariamente rispetto a quanto delineato dall’art. 13 del D. Lgs n. 74/2000; secondo il quale l’estinzione del debito tributario doveva essere formalizzata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Le previsioni di cui alla cd. tregua fiscale, giova rammentarlo, consentono una rilevante diminuzione (sino quasi all’annullamento) dell’esposizione debitoria del contribuente.
La richiesta di accesso a tali istituti (e/o il pagamento della prima rata) da parte del contribuente, anche in sede di appello, comporteranno la “sospensione” del processo sino alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al Giudice competente di corretta definizione della posizione. Ciò con l’ulteriore vantaggio consistente nella possibilità di assumere ulteriori prove ai sensi dell’art. 392 c.p.p., durante il periodo di sospensione.
Al contrario l’Ufficio informerà il Giudice che la suddetta procedura non potrà proseguire in ragione della decadenza, da parte del contribuente, dal beneficio fiscale.
La ratio sottesa tale riforma potrebbe ravvisarsi nella volontà, da parte del Legislatore, di punire effettivamente solo coloro i quali si siano sottratti / e continuino a sottrarsi ai debiti nei confronti dell’Erario; premiando, di contro, chi intenda regolarizzare (seppur tardivamente) la propria posizione, tanto sotto il profilo penalistico della non punibilità quanto sotto quello tributario di una “rimessione in termini” rispetto al pagamento delle scadenze fiscali.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Giovanna BRATTI
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