Articolo pubblicato su Il Centro il 28 Marzo 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
L’articolo porta la firma della Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.
Il Terzo settore, che a livello nazionale registra un notevole impatto sociale ed economico, è caratterizzato da una pluralità di soggetti coinvolti; individuati, ex art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo settore”), in:
Questi Enti devono essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Dal 23 novembre 2021 è stato avviato il trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati relativi a tutti gli enti già iscritti nei registri delle Organizzazioni di volontariato (Odv) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). La “scadenza”, fissata per l’armonizzazione attraverso l’inserimento all’interno del RUNTS, era stata individuata per il 21 febbraio u.s..
Volendo compiere una sintetica disamina della fiscalità del Terzo settore, è opportuno partire dall’art. 79 del D. Lgs. n. 117/2017.
Fondamentale, in tal senso, risulta la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali; la quale determina una differente applicazione della relativa disciplina fiscale.
Riassumendo, un ETS è commerciale (o meno) a seconda che prevalgano (o meno) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività, per l’appunto, commerciali (rispetto a quelle non commerciali).
A tal proposito, si rammenta che enti non commerciali sono tutti quelli che hanno ad oggetto attività di interesse generale; compiute seguendo criteri imposti quali, ad esempio, lo svolgimento a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiori rispetto ai costi effettivi (dal momento in cui i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi).
Inoltre, si aggiungono al novero delle attività non commerciali le attività di ricerca scientifica (a particolari condizioni, di cui sempre all’art. 79 del D. Lgs. n. 117/2017), nonché gli interventi relativi a prestazioni annoverabili tra quelle “socio-sanitarie”, ove esercitate dalle fondazioni ex Ipab; a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS, peraltro, i fondi accumulati grazie a raccolte pubbliche occasionali per particolari evenienze; nonché i contributi e gli apporti erogati da parte di pubbliche amministrazioni.
Vieppiù, sono considerate entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative et similia; così come, del resto, devono ritenersi non commerciali l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
Gli ETS commerciali rappresentano, a conti fatti, una categoria residuale; alla quale vengono ricondotti quelli che riscontrano una prevalenza delle entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali.
Il “Codice del Terzo Settore” prevede infatti che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, debbano considerarsi commerciali gli enti per i quali i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma d’impresa e non in conformità ai criteri indicati nelle righe che precedono (nonché di attività diverse da quelle, eccezion fatta per le sponsorizzazioni), superino nel medesimo periodo d’imposta le entrate derivanti da attività non commerciali.
Del pari, lo stesso Codice considera attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici; compresi i contributi e le quote supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo, venendo considerati come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi; a seconda che le operazioni dalle quali scaturiscono abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Ex art. 80 del Codice, ove l’ETS sia non commerciale, potrà beneficiare di un regime forfetario; in virtù del quale concorrono ai fini della tassazione i soli ricavi maturati tramite lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte con modalità commerciali (nonché tramite il compimento di attività diverse, nel quale ricomprendere anche i ricavi da sponsorizzazione; che pur non rilevando ai fini dell’attribuzione della natura di commercialità, devono comunque essere tassati).
Ove l’ente, al contrario, sia “commerciale”; dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini della tassazione, tutti i ricavi maturati nel corso dell’esercizio.
Dott.ssa Ludovica DI GIOVANNI
Avv. Davide TORCELLO
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.