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Newsletter n. 19 / Dicembre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Il Superbonus risulta, infatti, fruibile nel momento in cui le fatture sono emesse, tanto che queste devono risultare pagate entro la vigenza della suddetta “maxi detrazione edilizia”.
Secondo la Suprema Corte, infatti: “con specifico riguardo all’emissione di fatture inesistenti, le spese per poter essere detratte con i vari bonus, devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi”.
Continua la Corte che: “ ….il beneficio fiscale sia condizionato all’effettiva esecuzione e completamento dei lavori, non elide la rilevanza penale della falsa fatturazione funzionale alla creazione del credito inesistente”.
La detrazione deve essere dunque legata alla spesa sostenuta e le relative fatture devono corrispondere ad opere concretamente realizzate, poiché il Superbonus matura proprio da questo.
Se queste opere risultano inesistenti, risulta inesistente pure il credito d’imposta.
Pertanto, la fatturazione “in acconto” dei lavori legati al Superbonus, così come messa in atto dalle società imputate nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di esame, deve essere ritenuta illecita, poiché il credito in questione veniva monetizzato dalle società appaltatrici, tramite cessione “posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate ed a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione”.
Nel caso in esame, mancavano le querele degli istituti di credito che avevano monetizzato i crediti inesistenti e, pertanto, i reati di truffa ai danni delle banche risultavano improcedibili; ma veniva dimostrato, con motivazione persuasiva ed esaustiva, il fumus dei reati di falsa fatturazione, indebita compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, il che legittimava l’applicazione del vincolo cautelare contestato.
Sussiste, quindi, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, presupposto del sequestro preventivo, avvenuto nel caso di specie, in quanto questo è integrato ogni volta che si verifichi “la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale del c.d. “superbonus 110%” mediante la sua cessione o lo sconto in fattura, effettui la fattura in acconto di spese relative a opere non ultimate o non certificate”.
Se ne deduce, quindi, che nel contesto del “Superbonus” edilizio, il profitto delle frodi fiscali può derivare sia dalla monetizzazione dei crediti, che dalla proiezione cartolare di tali crediti.
La presentazione di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate a creare crediti fiscali illegittimi, si ribadisce, costituisce il fumus dei reati di falsa fatturazione e indebita compensazione.
Avvocato Irene GRAZIOSI
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