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Newsletter n. 14 / Settembre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Per chiarire questo dubbio, che si teme diverrà assai frequente nei tempi a venire (con il conseguente rischio di intasamento delle aule di giustizia e del lavoro dei giudici), può essere utile ed interessante badare alla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione; che, con l’ordinanza n. 13781 del 17 maggio 2024, ha disposto come: “L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio sorge già nel momento del compimento dell’attività di gestione, e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo”.
Il caso in esame vedeva inizialmente un condomino opporsi, innanzi al Giudice di Pace, ad un decreto ingiuntivo; emesso in favore di un condominio, relativamente a spese condominiali sostenute per gli anni 2016 e 2017 (annualità, è bene rammentarlo, antecedenti l’avvento del Superbonus).
Il Tribunale investito poi del grado di appello chiariva come il presupposto per ottenere l’ingiunzione di pagamento risultasse essere l’esistenza della delibera di approvazione delle spese, sulla base del bilancio preventivo e consuntivo, correlato al piano di riparto; osservando che l’opponente non aveva contestato la pretesa del condominio, incentrando le proprie difese esclusivamente sull’inesistenza dei presupposti documentali per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale revocava tale decreto ingiuntivo, perché effettivamente emesso in assenza dei relativi presupposti; condannava il condomino, tuttavia, al pagamento delle medesime somme ingiunte con il decreto monitorio.
Il giudizio finiva dunque in Cassazione, ove si registrava la pronuncia oggetto di esame; la quale specificava che “L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell’attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell’approvazione delle delibere che abbiano approvato l’intervento (Cassazione civile Sez. II, 19/07/2023, n. 21094)”.
Per il momento risulta essere questo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul dibattuto tema della ripartizione delle spese condominiali relative a lavori connessi al Superbonus (se in capo al venditore, oppure all’acquirente del fabbricato), e su quale sia il momento in cui si crea tale ripartizione di spese; ma ci si aspetta che altre pronunce successive tornino a chiarire – si spera- questo aspetto.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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