LA RISOLUZIONE N. 65 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. LE ISTANZE IN AUTOTUTELA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.

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    Newsletter, n. 27 / OTTOBRE 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Lo scorso 11 ottobre l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65 ha fornito delle delucidazioni in merito alla possibilità, riconosciuta in capo ai contribuenti, di presentare delle istanze in autotutela; al fine di correggere gli errori presenti nelle richieste di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio.

    Nello specifico, il D.L. n. 34/2020 introduceva un contributo a fondo perduto (al quale si poteva accedere sino al 13 agosto p.v.) erogato dall’Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti colpiti dalla pandemia (quali i soggetti esercenti attività d’impresa; i lavoratori autonomi; i titolari di reddito agrario; i titolari di Partita IVA); nonché in favore di coloro che abbiano avviato l’attività imprenditoriale a partire dal 1° gennaio 2019.

    Ciò a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risultasse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ex art. 25 c. 4 del D.L. n. 34/2020).

    L’importo del contributo si sarebbe quantificato, poi, attraverso l’applicazione di una determinata percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 (ex art. 25 c. 5 D.L. n. 34/2020); e specificatamente:

    il 20% per i soggetti che avessero conseguito ricavi o compensi non superiore a €400.000,00 nel periodo d’imposta 2019;
    il 15% per i soggetti che avessero conseguito ricavi o compensi compresi tra €400.000,00 ed 1 milione di Euro a nel periodo d’imposta 2019;
    il 10% per i soggetti che avessero conseguito ricavi o compensi compresi tra 1 milione di Euro e 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta 2019.
    La trasmissione delle relative istanze, altresì, doveva essere effettuata esclusivamente in modalità telematica; e, per mezzo di esse, gli istanti dovevano certificare la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege.

    Ebbene, in seguito alla presentazione di dette istanze, tuttavia, gli operatori e le associazioni di categoria hanno segnalato due tipologie di errori consistenti:

    nel versamento delle somme in favore dei beneficiari in misura inferiore rispetto a quelle realmente dovute. Ciò in quanto gli errori commessi dai soggetti richiedenti, nella fase di presentazione dell’istanza, venivano individuati dall’Amministrazione finanziaria solo in fase di corresponsione degli importi (i quali, pertanto, erano di ammontare inferiore rispetto a quanto astrattamente previsto dall’art. 25 c.5 del D.L. n. 34/2020);
    nel rigetto, da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, di istanze trasmesse in prossimità del termine di 60 giorni (dalla data di avvio della procedura informatica per la presentazione dell’istanza medesima). Ciò in quanto i rifiuti inoltrati dall’Ufficio oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla predetta scadenza precludevano la possibilità per l’utente di presentare nuovamente le richieste corrette (nonostante l’istante avesse proceduto a presentare la domanda iniziale entro il predetto termine di 60 giorni previsto ex lege).
    Alla luce di tali censure, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, nella risoluzione sopra richiamata, le modalità attraverso le quali gli utenti rimasti esclusi, o che abbiano ricevuto somme inferiori rispetto a quelle realmente dovute, possano trasmettere le istanze in autotutela; al fine di “porre rimedio” alla procedura di accesso al contributo.

    Secondo quanto affermato nella risoluzione dell’A.E., l’utente (o l’intermediario incaricato) potrà, dunque, procedere all’inoltro di apposita istanza telematica in autotutela; per il tramite della quale richiedere la revisione dell’entità del contributo erogato e/o dell’esito della domanda alla Direzione provinciale territorialmente competente (in base al domicilio fiscale del richiedente).

    Tale istanza in autotutela dovrà altresì essere corredata da una nota; contenente i motivi che hanno comportato l’errore di individuazione delle somme e/o l’impossibilità di inoltrare nei termini di legge l’istanza “sostituiva” di quella originariamente presentata (e rigettata, in prima battuta, dall’Ufficio; a causa del riscontro di anomalie e/o errori da correggere).

    Le direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate dovranno poi esaminare le richieste “in rettifica”; comparando i nuovi dati (e la nuova documentazione eventualmente fornita) con quelli già presenti nell’Anagrafe tributaria.

    Laddove l’Ufficio, in seguito a tale ulteriore controllo, ritenesse sanato l’errore da parte dell’istante, si procederà a “regolarizzare” la posizione del richiedente; versando in favore di quest’ultimo le somme ancora dovute. In caso contrario, l’Ufficio competente potrà procedere all’avvio di ulteriori attività istruttorie nei confronti del soggetto richiedente; con l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali.

    Da ultimo, nella residuale ipotesi in cui la direzione provinciale procedente dovesse confermare l’operato iniziale dell’Agenzia delle Entrate, si provvederà a notificare il diniego motivato di annullamento e/o di revisione all’utente (contenente le avvertenze circa l’espletamento dell’attività di impugnazione del provvedimento emanato).

    Ciò facendo salva la facoltà per il soggetto richiedente di impugnare giudizialmente il provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate; instaurando il relativo contenzioso dinanzi le competenti Commissioni tributarie.

     

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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