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Newsletter n. 05 / Aprile 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, infatti, con l’ordinanza n. 8615 del 27.03.2023; nella quale ha affermato che deve essere sottoposta a tassazione la somma riconosciuta al lavoratore, nell’ambito di una conciliazione, senza la distinzione dei titoli risarcitori.
Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui l’allora C.T.R. aveva accolto l’impugnazione sollevata da una contribuente; promossa avverso il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria ad una sua richiesta di rimborso.
L’istanza di rimborso riguardava le trattenute IRPEF (e relative addizionali) operate sul risarcimento del danno da demansionamento.
Nel caso in esame, la C.T.R. aveva accolto la domanda della lavoratrice, volta ad ottenere il rimborso delle trattenute IRPEF e delle addizionali operate sul “risarcimento del danno morale, professionale e biologico”; ciò nell’ambito di una conciliazione sottoscritta all’esito di un contenzioso, dalla stessa instaurato per demansionamento.
La Cassazione, con tale ordinanza, preliminarmente ha rilevato che la mera e generica affermazione contenuta in un verbale di conciliazione circa il riconoscimento di un risarcimento del danno non è sufficiente a configurare i presupposti di un ristoro esente da tassazione.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, sono da considerare esenti da tassazione solo i risarcimenti corrisposti per danni non patrimoniali; oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito (quali: l’impoverimento della capacità professionale con connessa perdita di chances; il danno biologico medicalmente accertabile; il danno esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore; il danno morale, da sofferenza interiore; il danno all’immagine professionale ed alla dignità personale).
Di contro, per l’ordinanza di cui si ragiona sono soggette a tassazione le somme volte a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro.
Non rinvenendo, nel caso di specie, la necessaria specificazione del danno risarcito con la conciliazione, la Suprema Corte ha dichiarato l’assoggettamento a tassazione della relativa somma.
Ebbene, alla luce della posizione assunta in proposito da parte dei Supremi Giudici, la mera e generica affermazione contenuta nel verbale di transazione risultava insufficiente, di per sé, a configurare i presupposti di un risarcimento esente da tassazione.
Sul punto, la Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione ha ricordato come le somme che vengono riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, siano soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare; ciò in base al principio espresso dall’articolo 6, comma 2 del TUIR.
In tale contesto, resta esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali; oppure, per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente).
Per il caso del demansionamento, quindi, occorre distinguere il danno derivante da perdita di reddito (sicuramente tassabile) da quelli non tassabili; conseguenti all’impoverimento della capacità professionale con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale (vale a dire il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali), morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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