#SLTT – La Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica per gli anni 2010 – 2011
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27099 del 23.10.2019, ha stabilito che il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui siano state addebitate (ex art. 6 c. 3 D.L. n. 511/1988) le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore in relazione al biennio 2010-2011, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito; domandando ad esso (entro il termine di prescrizione decennale) la restituzione di quanto indebitamente corrisposto ed esperendo, in caso di suo diniego, le vie dell’ordinaria giustizia civile.
La questione riguarda, pertanto, la possibilità, per i consumatori finali eventualmente interessati, di agire stragiudizialmente (e, se del caso, giudizialmente) per ottenere il rimborso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica corrisposte ai propri fornitori nel biennio 2010 – 2011.
La Suprema Corte ha chiarito che gli strumenti per ottenerne la restituzione sarebbero (salvo situazioni eccezionali) quelli civilistici; allorquando il fornitore, una volta rimborsato il consumatore finale (a fronte della sopravvenienza di una sentenza definitiva del Giudice ordinario civile – Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione) potrebbe e dovrebbe avanzare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria; con eventuale e successivo incardinamento di un giudizio tributario in caso di diniego (il tutto nel rispetto della tempistiche decadenziali e prescrizionali).
Ne consegue che “i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico”.
Come chiarito dalla Cassazione, il consumatore finale può esperire nei confronti del fornitore un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito (prevista dal nostro ordinamento giuridico); residuando a titolo eccezionale (ad esempio, a fronte della situazione di insolvenza del fornitore) l’ipotesi di un eventuale ricorso del consumatore finale all’istanza tributaria di rimborso, da avanzarsi direttamente verso l’Amministrazione finanziaria.
In proposito, la Cassazione ha espressamente escluso la fondatezza della tesi che consentirebbe al consumatore finale di esperire la via tributaria dell’inoltro diretto, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dell’istanza di rimborso delle addizionali provinciali.
Secondo la Cassazione, piuttosto, “il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poichè può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso”.
L’azione di rimborso nei confronti dell’A.F. spetterà invece al solo fornitore, una volta che sia passata in giudicato la sentenza “civile” ottenuta dal consumatore finale, entro i successivi novanta giorni.
Alla luce di tutto quanto esposto nelle righe che precedono, pertanto, occorrerà monitorare con la dovuta attenzione l’evolversi degli scenari futuri che già si intravedono; stante la potenziale rilevanza (e la conseguente dirompenza), in termini economici, della questione oggetto di esame.