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Newsletter n. 12 / Luglio 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
In tema di reati tributari, il Legislatore non “perde occasione” per apportare modifiche e correttivi, così come da ultimo avvenuto mediante la promulgazione del cd. Decreto Bollette (D.L. n. 34 del 30.03.2023; convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 26.05.2023), al fine di (tentare di) rendere l’impianto penale tributario “al passo con i tempi”, rispetto agli interventi apportati nel sistema fiscale e nell’ordinamento giuridico nazionale.
Tuttavia permangono spesso problematiche di coordinamento fra le novelle normative e la disciplina preesistente; da disciogliere a livello interpretativo (stante il “vuoto legislativo”).
È questo quanto successo, a titolo esemplificativo, con la previsione dell’art. 23 del cd. Decreto Bollette. Per il tramite di tale disposizione, infatti, è stata introdotta una causa speciale di non punibilità con riferimento ai reati di omesso versamento di ritenute certificate, quello di omesso versamento dell’IVA nonché quello di indebita compensazione (di cui rispettivamente agli artt. 10 bis; 10 ter e 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000); con riferimento alle ipotesi in cui, prima della pronuncia della sentenza del grado di appello, tali violazioni siano correttamente definite dal contribuente (ed il relativo pagamento sia integralmente effettuato) secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, cc. da 153 a 158 e da 166 a 252, della L. n. 197/2022.
In tali ipotesi, spetta al contribuente comunicare:
a) all’Autorità giudiziaria competente, l’avvenuto versamento delle somme dovute (o, in caso di pagamento rateale, di quello relativo alla prima rata);
b) all’Agenzia delle Entrate, l’effettuazione della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. Dalla ricezione delle suddette comunicazioni, si verifica la sospensione del processo di merito sino al momento in cui l’A.E. informa il Giudice competente circa la corretta (o meno) definizione della procedura nonché l’integrale versamento (o meno) delle somme dovute.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28709 del 17.07.2024, ha disciolto il “dubbio” circa il coordinamento fra la predetta causa di punibilità di nuova introduzione di cui all’art. 23 del cd. Decreto Bollette ed il disposto di cui all’art. 12 bis del D. Lgs. n. 74/2000 (vigente ratione temporis); relativamente all’efficacia dell’eventuale sequestro preventivo disposto dal Giudice competente in merito al profitto del reato, a fronte del raggiungimento dell’accordo fra l’indagato ed il Fisco avente ad oggetto il pagamento rateale del debito tributario in questione.
Per il tramite di detta pronuncia è stata sancita la validità della misura cautelare reale già disposta sul presunto profitto dei reati tributari sino al pagamento integrale del debito tributario in questione, nonostante il contribuente abbia concordato con l’A.E. le modalità di definizione del debito stesso.
Con ciò facendo salva la previsione di cui all’art. 12 bis del D.Lgs. n 74/2000 (vigente ratione temporis); in quanto, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, lo scopo del vincolo cautelare reale consiste nella garanzia circa l’effettività dell’eventuale confisca, laddove il contribuente violi l’accordo raggiunto con il Fisco (mediante l’omesso versamento delle somme definite).
Secondo la pronuncia in commento, dunque, a fronte dell’introduzione di una causa sopravvenuta di non punibilità del reato permane l’illiceità, sotto il profilo penale, della condotta posta in essere dal contribuente.
Ad oggi, dunque, nell’attesa di un intervento normativo “risolutivo” sul punto, tale disallineamento legislativo potrà essere colmato solo dall’attività interpretativa giurisprudenziale; la quale potrà disciogliere i dubbi in materia mediante un’attenta analisi e ponderazione delle circostanze del caso concreto.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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