Newsletter, n. 31 / NOVEMBRE 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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La riscossione delle sanzioni irrogate, in sede tributaria, sarebbe preclusa laddove il procedimento penale si è definito con una sentenza di assoluzione in favore dell’imputato poiché “il fatto non sussiste”.
È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione; la quale, con la sentenza n. 21694 depositata in data 8 ottobre 2020, è tornata a pronunciarsi, in materia di reati tributari, con particolare riferimento al tema del cd. “doppio binario”.
Negli anni, infatti, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sul rapporto intercorrente tra il giudizio penale e quello tributario; la cui coesistenza comporterebbe la pendenza, per la medesima fattispecie, di due procedimenti sanzionatori (penale e tributario).
L’indipendenza tra i due procedimenti è sancita dall’art. 654 c.p.p. il quale esclude l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario a causa del diverso regime probatorio che caratterizza i due giudizi.
Sulla medesima scia, l’art. 20 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede che il processo tributario (ed il procedimento amministrativo di accertamento) non può essere sospeso laddove sia pendente, contestualmente, un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.
Il combinato disposto delle predette disposizioni sembrerebbe creare un sistema di “doppio binario” procedimentale e processuale; il quale consentirebbe, all’Amministrazione finanziaria, di avviare il procedimento di irrogazione della sanzione anche nei casi in cui il fatto criminoso sia, al contempo, oggetto di rilievo penale.
Ciò comporterebbe, nei fatti, un possibile contrasto fra gli esiti dei due giudizi (tributario e penale): ad un’assoluzione in sede penale potrebbe opporsi, infatti, una soccombenza in sede tributaria o viceversa.
Sul punto, occorre segnalare un’apertura nella più recente giurisprudenza di legittimità; la quale, conscia dell’orientamento prevalente sul punto (che statuisce una netta separazione dei due procedimenti), ritiene, in ogni caso, sussistente in capo al Giudice tributario un obbligo di valutazione dell’eventuale sentenza penale di assoluzione ottenuta, dal contribuente, per i medesimi fatti.
A ciò farebbe da contraltare il principio del ne bis in idem previsto dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; secondo il quale nessuno può essere perseguito o condannato due volte per lo stesso reato. Da ciò ne conseguirebbe l’ammissione di una parziale coesistenza fra i due regimi; la quale dovrebbe comunque limitare il complessivo carico sanzionatorio, informando quest’ultimo ai canoni di proporzionalità della pena.
In ambito nazionale, occorre segnalare il disposto di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 74/2000 il quale, nel prevedere la possibilità per l’Ufficio di irrogare le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato, preclude la riscossione di tali sanzioni. Ciò nelle ipotesi in cui il procedimento penale sia definito con un provvedimento di archiviazione, o con una sentenza irrevocabile di assoluzione ovvero di proscioglimento (con formula che esclude la rilevanza penale del fatto).
In tal senso, si è pronunciata, con la sentenza in esame, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione; la quale ha offerto un’interpretazione parzialmente favorevole al contribuente del disposto di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 74/2000 in caso di “doppia” e contestale pendenza del giudizio tributario e penale.
I Giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto che la norma sembrerebbe deporre nel senso di escludere l’esecuzione della sanzione non solo in caso di condanna in sede penale (altrimenti si violerebbe il richiamato principio del ne bis in idem); ma anche in caso di assoluzione o di proscioglimento “perché il fatto non sussiste”.
L’ineseguibilità della sentenza tributaria, tuttavia, non sarebbe da intendersi in termini assolutistici; stante un obbligo, in capo al Giudicante, di valutare, caso per caso, la natura della violazione tributaria contestata in entrambe le sedi.
Il mancato raggiungimento della soglia di punibilità del reato, infatti, comporterebbe in sede penale l’assoluzione ma non potrebbe escludere de plano l’esecuzione della sanzione tributaria; ciò al fine di evitare situazioni di impunità assoluta.
Alla luce di una lettura giurisprudenziale meno restrittiva del regime del cd. “doppio binario” (caratterizzante il rapporto tra procedimento penale e tributario), dunque, il soggetto colpito da un’azione di riscossione delle sanzioni irrogate in sede amministrativa e che sia, contestualmente e per i medesimi fatti, oggetto di procedimento penale, può tenere in debita considerazione la possibilità di instaurare un contenzioso tributario.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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