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Newsletter n. 21 / Dicembre 2021
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell‘Avvocato Giovanna BRATTI.
Breve analisi dei limiti e delle condizioni richieste ai fini dell’utilizzo di tale strumento investigativo in ambito penale.
Lanciato un chiaro “alert” per le conversazioni telefoniche degli imprenditori.
I tabulati costituiscono un valido (e sempre più ricorrente) strumento per la lotta alla “criminalità economica”; in quanto permetterebbero (quanto meno in teoria) di ricostruire le strategie imprenditoriali, spesso poste alla base delle condotte delittuose.
Nell’accertamento dei reati tributari, infatti, può giocare un ruolo fondamentale l’acquisizione dei tabulati; inerenti al traffico telefonico e telematico (in entrata ed in uscita) delle utenze degli imprenditori. Seppur meno “inchiodanti” rispetto alle intercettazioni, i dati del traffico telefonico possono fornire indizi rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto addebitato in sede penale.
Sotto tale profilo, occorre rilevare: la durata e la frequenza delle chiamate; ovvero l’ubicazione dell’utenza mediante la geolocalizzazione storica delle celle.
Questi, infatti, vengono considerati dagli inquirenti quali elementi probatori; sui cui poter fondare la penale responsabilità dei soggetti “sospettati” di aver posto in essere un reato tributario.
Sul punto, in tempi recenti è intervenuto il D.L. n. 132/2021; il quale disciplina le modalità e la tempistica di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici nel processo penale.
Secondo le nuove disposizioni, i dati dei tabulati possono essere acquisiti presso il fornitore (gestore telefonico); previa autorizzazione mediante decreto motivato del Giudice competente (su richiesta del P.M.; ovvero del difensore dell’imputato o dalle altre parti del processo).
Ciò a condizione che ricorrano determinati presupposti; ossia:
la sussistenza di sufficienti indizi di reato;
la necessità che si tratti di reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (o dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; laddove la minaccia, la molestia e il disturbo risultino “gravi”);
la rilevanza dei tabulati ai fini della prosecuzione delle indagini penali.
Inoltre, occorre segnalare che:
a fronte del ricorrere di ragioni d’urgenza;
laddove si abbia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell’acquisizione dei tabulati possa derivare un grave pregiudizio per la (proficua) prosecuzione delle indagini;
il P.M. è autorizzato a disporre l’acquisizione dei dati mediante decreto motivato; il quale dovrà essere comunicato (entro le successive 48 ore) e convalidato (sempre entro le successive 48 ore) dal Giudice competente. Nell’ipotesi in cui il decreto emesso dal P.M. non sia poi convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non potranno essere utilizzati nell’ambito penale.
Tale intervento normativo (di cui al predetto D.L. n. 132/2021) si è reso necessario; al fine di adeguare la normativa nazionale ai principi espressi in ambito eurounitario.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 2 marzo 2021 (causa n. C-746/18), ha cercato di arginare, in ambito penale, lo smodato (e spesso immotivato) utilizzo dei dati derivanti dal traffico telefonico del soggetto interessato dall’accertamento penale.
Secondo tale pronuncia, l’acquisizione dei tabulati telefonici e telematici dovrebbe essere finalizzata unicamente alla lotta di gravi forme di criminalità; oppure, alla prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.
Sotto tale profilo, dunque, risulterebbe necessario un controllo preventivo e “giudiziale”; in merito alla regolarità dell’attività di investigativa compiuta dal P.M..
Con particolare riferimento all’ambito dei reati tributari (i quali, nella maggior parte dei casi, presentano un limite edittale di pena non inferiore ai tre anni) il P.M. ed il difensore dell’imputato (o dell’indagato o delle altre parti) potranno richiedere, nell’ambito del procedimento penale, l’acquisizione dei dati e dei tabulati. Ciò al fine di fornire al Giudice penale elementi probatori utili ai fini dell’accertamento della condotta delittuosa in capo all’imprenditore.
Quale contraltare a tale acquisizione, sono posti limiti temporali alla conservazione ed all’utilizzo dei predetti dati e tabulati (telefonici e telematici); anche alla luce della normativa in tema di trattamento di dati personali.
L’art. 134 del cd. Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) impone, ai gestori telefonici, la conservazione dei dati per un periodo di 24 mesi (per il traffico telefonico); nonché di 12 mesi (per il traffico telematico).
In questa sede, poniamo una semplice (e pratica) “osservazione” con particolare riguardo ai reati tributari dichiarativi; i quali, come noto, si consumano l’anno successivo rispetto al periodo di imposta in cui si presume che siano state poste in essere le operazioni illecite.
Ciò potrebbe rappresentare un limite per la “difesa” dell’imprenditore; al quale non sarebbe consentito richiedere l’acquisizione dei dati in questione, dato che, nella prassi, la durata dei procedimenti penali è generalmente superiore ai 24 mesi (circostanza, chiaramente, superabile; laddove la richiesta di acquisizione dei tabulati provenisse dal P.M.).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non si può disconoscere un ruolo rilevante all’acquisizione dei dati e dei tabulati ai fini dell’accertamento in ambito penale. Ciò a condizione che non si “scivoli” in un utilizzo indebito di tale strumento investigativo; al quale si dovrà ricorrere ragionevolmente e per il solo raggiungimento dei fini consentiti dalla legge.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Giovanna BRATTI
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