Newsletter, n. 22 / SETTEMBRE 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha rinviato ulteriormente (e differenziato) i termini previsti per l’emissione e per la notifica degli atti tributari da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si delinea una sorta di “doppio binario” operativo; il quale prevede una differenziazione fra il momento in cui l’Ufficio compie le operazioni di accertamento (e l’emissione di eventuali atti impoesattivi); e quello in cui avviene la notifica al contribuente degli atti medesimi.
Sul punto, è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto u.s.; attraverso la quale l’Ente ha fornito chiarimenti in merito.
Nello specifico, l’art. 157, c. 1, del D.L. n. 34/2020, operando una deroga agli ordinari termini decadenziali, prevede che gli atti in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, debbano essere:
– emessi entro il 31 dicembre 2020;
– notificati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Rientrano nell’alveo di tale previsione gli atti di accertamento; di contestazione; di irrogazione di sanzioni; di recupero dei crediti d’imposta e di liquidazione o di rettifica.
Ciò a condizione che non si tratti di atti contraddistinti dai caratteri di “indifferibilità” ed “urgenza” (si richiama a tal proposito il punto 3.10.1. della Circolare 25/E); per i quali non è prevista l’applicabilità di tali modalità di notifica “differita” al contribuente.
Al contempo, i c. 2 e 3 dell’art. 157 del D.L. 34/2020, operano un ulteriore differimento dei termini di decadenza; disponendo che la notifica delle cartelle di pagamento (conseguenti ad atti e comunicazioni elaborate sino al 31 dicembre 2020) debba essere rinviata al 2021.
Ed inoltre, si specifica che per i residui mesi di quest’anno, non potranno essere notificati neanche i c.d. “avvisi bonari”; a prescindere dalla circostanza per cui detti avvisi risultino essere in scadenza nel 2020 od in anni successivi. Ciò sempre ad esclusione degli atti “indifferibili” ed “urgenti”; i quali, se non notificati nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, potrebbero compromettere il recupero delle somme dovute all’Erario.
Il c. 3 dell’art. 157 del D.L. 34/2020, in particolare, prevede che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2021 vengano prorogati al 2022; mentre, differisce al 2023 il termine di decadenza delle cartelle derivanti dalle attività di controllo formale delle dichiarazioni (in scadenza al 31 dicembre 2022).
La predetta Circolare specifica, in proposito, che il differimento di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, “non è da intendersi generalizzato”; in quanto, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenza delle Entrate, ciò riguarderebbe solo le dichiarazioni presentate in determinati anni (si richiama a tal proposito il punto 3.10.3 della Circolare 25/E).
Il c. 5 dell’art. 157 del D.L. 34/2020, ai fini del controllo del rispetto dei termini come previsti nella previsione normativa suindicata, dispone che gli originali di tutti gli atti suindicati, dovranno essere prodotti in formato digitale e dovranno essere sottoscritti dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale. Il contribuente dovrà, dunque, verificare la data di sottoscrizione digitale dell’atto; al fine di controllare l’effettivo rispetto dei termini di decadenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, i medesimi atti impoesattivi saranno ulteriormente controllati, durante la fase cd. di “emissione” attraverso l’apposizione di un marker del registro protocollo; il quale potrà essere utilizzato anche in caso di impossibilità di sottoscrizione digitale del documento originale (si veda il punto 3.10.6 della Circolare 25/E).
Con la segnatura del protocollo, dunque, sarà attestata la provenienza del documento informatico; la data di creazione (opponibile ai terzi ed utile anche ai fini del controllo della validità dei certificati di firma elettronica); oltre ad essere assicurata l’archiviazione dell’atto in un sistema di gestione documentale.
In conclusione, il c. 6 dell’art. 157 del D.L. 34/2020 demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con appositi provvedimenti, le modalità di attuazione delle predette previsioni normative; riguardanti le modalità e i termini di emissione e di notifica al contribuente degli atti impoesattivi
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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