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Newsletter n. 12 / Giugno 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
A decorrere dal 2025, l’art. 1, comma 860, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) introduce per gli amministratori e i liquidatori delle società iscritte nel Registro delle Imprese l’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale personale (PEC), distinto da quello dell’ente rappresentato.
L’obbligo interessa:
È irrilevante ai fini dell’adempimento la comunicazione dell’indirizzo PEC della società: la normativa richiede espressamente un indirizzo PEC personale, quale domicilio digitale individuale del soggetto obbligato.
È tuttavia ammesso l’utilizzo del medesimo indirizzo da parte di un amministratore che rivesta incarichi in più società.
Le scadenze variano a seconda della data di costituzione dell’ente:
L’invio del domicilio digitale avviene esclusivamente per via telematica, attraverso una pratica digitale da compilare e firmare elettronicamente, utilizzando i canali ufficiali messi a disposizione dal Registro delle Imprese.
Ecco in sintesi i principali step da seguire:
Creare un indirizzo PEC personale, intestato direttamente all’amministratore o al liquidatore;
Accedere al portale online del Registro delle Imprese, dove inserire i dati richiesti e completare la procedura guidata;
Sono esentati dall’obbligo:
L’intento del legislatore è quello di attribuire a ciascun soggetto preposto alla gestione societaria un domicilio digitale personale, cui indirizzare notificazioni e comunicazioni aventi effetti legali.
L’obbligo risponde a esigenze di semplificazione procedurale per la pubblica amministrazione, con evidenti riflessi in termini di economicità, certezza e rapidità degli atti notificati.
Tale semplificazione comporta, in capo agli amministratori, l’onere di consultazione regolare della PEC, onde evitare la decadenza o inefficacia degli atti comunicati.
Non mancano profili critici:
Su quest’ultimo punto, Unioncamere ha rilevato che, per le società preesistenti, la comunicazione del domicilio digitale potrebbe doversi effettuare in occasione della prima variazione o rinnovo delle cariche sociali, salvo diversa interpretazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
In caso di omessa comunicazione entro i termini:
Si segnala che, ai sensi della nota operativa del MIMIT del 12 marzo 2025, la comunicazione (e l’eventuale variazione) del domicilio digitale non è soggetta a imposta di bollo né a diritti di segreteria.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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