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Newsletter n. 17 / Novembre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Antonio MANCINI
Per comprendere appieno la portata della pronuncia del Giudice di legittimità sopra citata, è prima necessario compiere un breve excursus relativamente al reato di bancarotta fraudolenta.
Come noto, sotto il profilo della rilevanza penale, si applicano le pene stabilite nell’articolo 216 L.F. agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite; i quali, con dolo o per effetto di operazioni dolose, hanno determinato il fallimento della società. (1)
Il reato è da considerarsi come “proprio”, in quanto può essere commesso esclusivamente da persone aventi una determinata qualifica all’interno dell’impresa, anche se la dottrina e la giurisprudenza riconoscono anche la c.d. bancarotta fraudolenta “impropria”; che si realizza quando, invece, le diverse operazioni economiche illecite sono poste in essere – anziché dai soggetti di cui sopra – da altre figure aventi comunque un ruolo specifico all’interno della società.
Ai fini della configurabilità di detto reato, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra l’inadempimento reiterato e sistematico delle obbligazioni nei confronti dell’Erario ed il successivo fallimento; essendo sufficiente, piuttosto, che l’agente abbia cagionato il depauperamento del patrimonio dell’impresa. (2)
Nel delitto di bancarotta fraudolenta, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico; per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né tantomeno lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è rilevante il semplice depauperamento del patrimonio dell’impresa.
Assume dunque rilevanza, in tal senso, anche la condotta (in questo caso di natura omissiva (3)) riguardante il mancato versamento di imposte, tasse e tributi; non solo limitatamente a quanto disposto dal D. Lgs n. 74 del 2000(4), ma anche in relazione al rischio concreto di configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta (astrattamente ascrivibile in capo ai soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 223 L. F.).
Ciò premesso, la pronuncia oggetto di attenzione ai fini del presente contributo ribadisce l’orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità, così come stratificatosi nel corso degli anni; secondo cui fra le operazioni dolose cagionatrici del fallimento, che danno luogo al reato di bancarotta fraudolenta di cui al c. 2 n. 2 dell’art. 223 del R.D. n. 267 del 1942, è ricompreso anche il costante e reiterato omesso pagamento dei tributi e dei debiti erariali. (5)
In ultimo, si segnala che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già precisato che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, le condotte in questione assumono rilevanza in qualsiasi momento siano state commesse; e, quindi, anche se queste sono state poste in essere quando ancora l’impresa non versava in condizioni d’insolvenza. (6)
In conclusione, l’omesso versamento di imposte, tasse, tributi e contributi può in taluni casi configurare (non soltanto uno o più reati stabiliti dal D. Lgs. n. 74/2000, ma anche) il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’articolo 223 c. 2 n. 2 del R. D. n° 267 del 1942; per il quale è prevista la reclusione dai 3 ai 10 anni (oltre la comminazione di eventuali pene accessorie).
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Antonio MANCINI
NOTE:
1 Articolo 223 del Regio Decreto n° 267 del 1942.
2 Cass. S.U. n° 22474 del 2016.
3 Cass. pen. n° 29586 del 2014.
4 I reati tributari sono disciplinati nel Decreto Legislativo n° 74/2000, nel quale sono previste le singole fattispecie e le relative pene.
5 Sul punto vds. Cass. pen. n° 48102 del 2017; Cass. pen. n° 17355 del 2015; Cass. pen. n° 15281 del 2016; Cass. pen. n° 47621 del 2014; Cass. pen. n° 29586 del 2014; Cass. pen. n° 35093 del 2014; Cass. pen.n° 12426 del 2013.
6 Cass. S.U. n° 266805 del 2016.
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