Articolo pubblicato su Il Centro il 28 Gennaio 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
L’articolo porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Lorenzo PENNESI
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La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto misure di estremo interesse per i contribuenti (persone fisiche ed imprese/enti); volte a semplificare i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, ovvero ad accordare risparmi in termini di imposte e tasse. Si possono, brevemente, delineare 3 macro-categorie di intervento di interesse fiscale/tributario.
– Credito d’imposta per energia elettrica e gas: in favore di imprese energivore/gasivore e non energivore/gasivore (a determinate condizioni), con applicazione di un’aliquota massima al 45% sui costi sostenuti nel primo trimestre del 2023.
– Aumento della soglia dei ricavi per il regime forfettario: sino all’importo di €85.000, dal periodo d’imposta 2023.
– Rimpatrio degli utili detenuti in imprese estere con imposta sostitutiva: gli utili detenuti in imprese collocate all’estero al 1.1.2023 da soggetti controllanti italiani possono rientrare in Italia, con pagamento di un’imposta sostitutiva (pari al 9% in caso di soggetto controllante assoggettato ad IRES o al 30% in caso di soggetto controllante assoggettato ad IRPEF).
– Tassazione delle criptovalute: le plusvalenze ottenute dal possesso o dalla cessione di criptovalute costituiscono redditi diversi e sono imponibili con imposta sostitutiva al 26%. I contribuenti che detengano criptovalute e che non abbiano mai esposto in dichiarazione il possesso di questi asset possono regolarizzare la propria posizione con pagamento di imposta sostitutiva al 4% per ogni anno.
2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
La seconda categoria è quella, probabilmente, più attesa dai contribuenti; in quanto prevede la cd. rottamazione quater in relazione a tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022 (anche se già oggetto di precedenti agevolazioni). Ciò mediante pagamento (in un’unica soluzione o in rate mensili) del solo l’importo dovuto a titolo di tributo (oltre il rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e notifica); con esenzione dal pagamento di sanzioni, di interessi iscritti a ruolo, di interessi di mora e di aggio.
3. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI E DELLE LITI PENDENTI CON IL FISCO
L’ultima categoria è rappresentata da misure eterogenee ma con una matrice comune: la sostanziale riduzione del debito con l’Erario ed il deflazionamento del contenzioso tributario. Il contribuente può scegliere se beneficiare dei seguenti strumenti.
– Sanatoria delle irregolarità formali in dichiarazione: commesse dal contribuente sino al 31.10.2022 e non determinati una sottrazione di imposte; ciò mediante il pagamento in misura fissa di €200.
– Ravvedimento operoso speciale: in relazione alla commissione, da parte del contribuente, di errori nella dichiarazione dei redditi (per le annualità in corso al 31.12.2021 e quelle pregresse; con esclusione dei casi di omessa dichiarazione) determinanti un omesso versamento di imposte. Ciò mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ed il pagamento, anche a rate, del tributo e di 1/18 delle sanzioni minime.
– Accertamento con adesione agevolata: relativa agli avvisi di accertamento dell’A.E.: a) non impugnati; b) per i quali risultano pendenti i termini per il ricorso; c) notificati entro il 31.3.2023; c) oggetto di procedura di accertamento con adesione. Ciò tramite il versamento del tributo concordato e di 1/18 delle sanzioni minime.
– Definizione agevolata delle liti tributarie: pendenti al 1.1.2023 e coinvolgenti l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e Monopoli; ciò con il pagamento, da parte del contribuente, di importi diversi a seconda del grado di giudizio (se la causa è pendente in primo grado; se in grado di appello; se dinanzi la Corte di Cassazione) e dell’esito del medesimo (mai dovuti interessi e sanzioni). Per i tributi locali l’accesso alla misura è possibile solo se l’Ente locale ha deciso di aderirvi.
– Conciliazione agevolata: in alternativa alla definizione agevolata di cui al punto che precede, questa misura consente al contribuente di conciliare le liti pendenti innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di I e II grado, in cui è parte l’A.E.. In tal caso, a seguito dell’accordo sul tributo trovato con l’A.E., le sanzioni saranno ridotte a 1/18 del minimo di legge (oltre interessi ed accessori).
– Rinuncia agevolata alle liti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione: da parte del contribuente che ha raggiunto un accordo con l’A.E. fuori udienza sul tributo; così beneficiando di uno sconto sulle sanzioni. Ipotesi astrattamente vantaggiosa nel caso in cui il contribuente sia stato soccombente nei gradi precedenti e le altre misure della Legge di Bilancio 2023 non apparirebbero percorribili.
– Regolarizzazione dei versamenti omessi: in relazione ai versamenti fiscali omessi o scaduti al 1.1.2023 (legati ad una acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione, reclamo mediazione) per i quali non sia stata notificata la cartella di pagamento: ciò tramite il versamento (anche rateale) del tributo, senza sanzioni ed interessi.
– Stralcio automatico ruoli fino a €1.000: si prevede lo stralcio automatico di tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 1.1.2000 e il 31.12.2015 che abbiano importo inferiore a €1.000.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto strumenti di interesse che, se attentamente utilizzati, consentono di abbattere in misura sostanziale -in una prospettiva di pianificazione fiscale per il periodo d’imposta in corso e per quelli futuri– il carico tributario da corrispondere all’Erario.
Avv. Davide TORCELLO
Avv. Lorenzo PENNESI
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