Articolo pubblicato su Il Centro il 31 Gennaio 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
L’articolo porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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Il successo riscosso dai cd. “Bonus Covid-19” (come dimostrato dall’ampia platea dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta) ha determinato, quale contraltare, l’aumento del rischio di operazioni illecite e/o fraudolente da parte dei beneficiari.
È stato così preannunciato l’inasprimento dei controlli da parte delle autorità competenti; aventi ad oggetto la verifica dei presupposti e delle modalità di fruizione di tali misure da parte dei beneficiari.
Le operazioni di controllo dovranno effettuarsi nel rispetto delle previsioni originariamente contenute nel cd. Decreto antifrode (D.L. n. 157/2021; abrogato); e oggi trasfuse nella nuova Legge di Bilancio.
Sul punto, non è tardata la risposta della Guardia di Finanza; la quale, negli scorsi giorni, ha emesso una circolare contenente 50 piani operativi relativi allo svolgimento delle predette attività ispettive.
Con particolare riferimento al settore edilizio ed energetico, la nuova Legge di Bilancio ha disposto la proroga dei termini di fruizione dei cd. bonus casa e dei cd. bonus edilizi; allungando, sino al 2024, il calendario delle scadenze entro le quali poter beneficiare di tali agevolazioni.
A fronte di tale proroga, spetterà ai contribuenti rinnovare gli adempimenti richiesti; i quali concernono:
la specificazione della tipologia di intervento da effettuare;
l’indicazione del bonus corrispondente alla tipologia di intervento prescelto;
l’utilizzo del bonus che il beneficiario intende ottenere: detrazione, cessione o sconto in fattura;
l’illustrazione dei tempi di realizzazione dell’intervento.
Da qui, l’esigenza di contrastare le operazioni fraudolente; che, nella prassi, si sono spesso concretizzate nella “circolazione” di fatture (e di crediti di imposta) da impresa ad impresa, senza una plausibile (e legale) giustificazione posta alla base della movimentazione. Il tutto, nella maggior parte dei casi, avviene nell’inconsapevolezza degli acquirenti; i quali, in linea di principio, non hanno l’obbligo di restituire i crediti di imposta ottenuti (salvo il coinvolgimento nel disegno criminoso).
Tali fenomeni parrebbero realizzare un duplice scopo: da un lato “schermare” i sistemi di falsa fatturazione per lavori edili e di ristrutturazione che, nei fatti, non sono stati mai realizzati; e, dall’altro lato “trasformare in liquidità” i relativi crediti (così divenuti fittizi) con istituti bancari ed assicurativi o con Poste Italiane.
Sul verificarsi di tali situazioni patologiche si dovrà, dunque, concentrare l’attività ispettiva delle Fiamme Gialle; le quali sembrerebbero aver già preso le contromisure mediante l’emanazione della circolare sopra citata.
Sul punto, è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2022; la quale, nell’intento di frenare operazioni illecite e di riciclaggio, ha modificato, in tema di cessione di credito di imposta per le operazioni edilizie, l’art. 121 del cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). In particolare, dal 1 gennaio 2022, è consentita una sola cessione del credito; ciò sembrerebbe perseguire il fine di:
evitare che le molteplici cessioni mascherino, in realtà, fenomeni di falsa fatturazione;
limitare l’eventualità che le realtà imprenditoriali connesse ad ambienti mafiosi possano “infiltrarsi” in tali meccanismi di cessione del credito di imposta (dapprima con l’acquisto dei crediti mediante “denaro sporco”; per poi procedere a rivendere i medesimi crediti e, infine, riciclare i proventi così divenuti illeciti).
Pertanto, non solo buone notizie per i contribuenti. Se è vero che, da un lato, la direzione intrapresa dal Legislatore è stata quella di estendere l’ambito temporale di fruizione dei “Bonus Covid-19”; dall’altro lato non si può sottacere l’attivazione (ed il rafforzamento) della macchina dei controlli e delle ispezioni fiscali da parte degli organi competenti.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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