Il 24 dicembre scorso l’aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla manovra, su cui il governo ha incassato la fiducia. Parimenti, nei giorni scorsi, si è registrata la promulgazione della Legge di conversione del collegato Decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019). Vediamo quali sono le principali misure contenute in questi due testi.
LE NOVITÀ.
Rilevanti novità si registreranno in tema di clausole di salvaguardia Iva; plastic tax e sugar tax; web tax; bonus facciate, bonus ristrutturazioni e bonus sul risparmio energetico; unificazione Imu – Tasi; fringe benefit su auto aziendali; regime forfettario ed “analisi rischio” dei contribuenti.
La nuova manovra, infatti, fa tesoro del dibattito politico ed economico degli ultimi
mesi; rimodulando le condizioni e l’impatto delle misure fiscali da introdurre. Punti fermi risultano essere la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell’Imposta sul valore aggiunto (il cui aumento è stato, così, temporaneamente scongiurato) e la riduzione del cuneo fiscale.
Il testo della nuova Legge di Bilancio, infatti, conferma entrambi gli interventi; realizzando, in tal modo, uno degli obiettivi da sempre dichiarati come fondamentali dal Governo Conte bis.
Per altro verso, invece, l’ultimo “maxi emendamento” ha apportato modifiche, sotto il profilo delle modalità e delle tempistiche di attuazione, ad alcune misure; sino a giungere, in alcuni casi, ad un vero e proprio slittamento (o, addirittura, abrogazione) delle stesse.
INDUSTRIA 4.0.
In tema di Industria 4.0 si introdurrà, in sostituzione del super / iper ammortamento,
un nuovo credito di imposta per i beni acquistati per l’esercizio dell’attività di impresa. Per gli investimenti nel 2020, la misura del credito sarà pari al 6% per i beni superammortizzabili ed al 40% per gli iperammortizzabili. A ciò dovrà aggiungersi un nuovo bonus per gli investimenti in ricerca e formazione; il cui raggio di operatività riguarderà anche il settore dell’innovazione tecnologica.
IMPOSTE LOCALI.
Pure per ciò che concerne le imposte locali, peraltro, dovremo tenere conto di importanti novità. Nel 2020 si assisterà, invero, all’unificazione Imu–Tasi che (contrariamente a quanto sperato) non comporterà una diminuzione del carico fiscale. A tal proposito, si segnala la (potenziale) attribuzione ai Sindaci di nuovi e più ampi poteri accertativi. Sarà prevista, infatti, l’introduzione dell’accertamento “esecutivo” anche per i tributi locali (ciò al fine di rendere più celere la riscossione; attraverso l’attivazione immediata di procedure di pignoramento e di confisca in caso di mancato versamento di quanto asseritamente dovuto dai contribuenti). Ed ancora, il cd. “bonus facciate” dovrebbe avere un grande impatto per i lavori commissionati nell’ambito del rifacimento e delle ristrutturazioni delle facciate degli stabili; in quanto comporterà una detrazione pari al 90% per determinate spese documentate
su edifici situati in “zona omogenea A e B”. Un’ulteriore proroga, poi, interesserà gli altri “bonus casa”: ecobonus; ristrutturazioni e mobili.
TASSE AMBIENTALI.
Per ciò che concerne, invece, le cosiddette tasse ambientali, la manovra prevede un ridimensionamento in termini di gettito nonché uno slittamento per l’entrata in vigore del nuovo regime relativo alla plastic tax; alla sugar tax ed alle auto aziendali inquinanti.
Di contro, il settore del gioco dovrebbe scontare, nei tempi a venire, una maggiore
pressione fiscale. Un grande assente nella nuova manovra è, a conti fatti, il regime forfettario per i contribuenti che conseguono ricavi e compensi compresi fra 65.000 e 100.000 euro. Questa sorta di “araba fenice”, introdotta (in teoria) dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, in pratica non ha mai visto la luce: verranno pertanto abrogati i commi da 17 a 22 della L. n. 145/2018.
Occorre poi approfondire le novità fiscali intervenute a latere della Legge di Bilancio.
Come già anticipato nelle righe che precedono, il 17 dicembre è stata approvata la Legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.
Anche in tale occasione si sono registrate, da un lato, importanti conferme rispetto a
quanto già contenuto nel testo varato il 26 ottobre 2019 dal Governo; dall’altro, alcune rilevanti modifiche. Ed infatti, la tanto attesa “lotteria degli scontrini”, stante i numerosi dubbi applicativi ancora da sciogliere, entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2020. Il contribuente potrà segnalare alle competenti autorità l’esercente che si rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto. Dette segnalazioni potranno essere valutate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione da parte dei competenti organi accertatori (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza).
Nuove scadenze, inoltre, saranno previste per la presentazione delle dichiarazioni a
partire dal 1 gennaio 2021 per la presentazione del modello 730; posticipando dal 23 (o 7) luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione da parte dei CAF – dipendenti; dei professionisti abilitati e dei sostituti di imposta.
Verranno rinviate anche le disposizioni relative ai limiti di utilizzo del contante. A partire dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 il valore soglia per il trasferimento del denaro contante nelle transazioni sarà pari ad €2.000 (contro gli attuali €3.000); per poi abbassarsi ulteriormente ad €1.000 a partire dal 1 gennaio 2022. Quelle appena riportate, ovviamente, rappresentano solo alcune delle misure che caratterizzeranno (sotto l’aspetto giuridico-economico-tributario) la stagione italiana che verrà.
Avvocato Giovanna BRATTI
Avvocato Davide TORCELLO
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