Dalla lettura del Decreto “Transizione 4.0” si evince che il Governo ha operato una rimodulazione degli incentivi fiscali di cui al “Piano Nazionale Impresa 4.0”, al fine di introdurre nuovi crediti d’imposta per le imprese che sviluppino progetti innovativi utili alle stesse; ciò indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta riconosciuto, la cui misura è stata fissata in una forbice che varia da un minimo del 6% ad un massimo del 10%, sarà fruibile con riguardo a tutte le attività poste in essere nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Le attività di ricerca compatibili con la fruizione dei contributi sotto forma di credito d’imposta di cui in parola dovranno riguardare:
Ad ogni modo, il riconoscimento del credito d’imposta potrà avvenire solo previa esibizione (e mantenimento) dalla prova dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili; le quali dovranno risultare (ex art. 1 c. 205 L. 160/2019) da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Al contrario, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione degli esborsi sostenuti saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta (per un importo non superiore a 5.000 euro).
Da ultimo, il Decreto in esame prevede che il credito d’imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione; in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Per ulteriori approfondimenti, si veda la Newsletter n. 17 / Luglio 2020 redatto per “Confindustria Chieti-Pescara”.
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