La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha reso note le modalità per la fruizione degli incentivi relativi alle opere di efficientamento energetico per gli immobili.
L’art. 119 chiarisce che le detrazioni fiscali si applicano in una percentuale pari al 110%; la quale dovrà essere successivamente ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali (di pari importo).
Ai fini dell’ammissione a tale agevolazione, il contribuente dovrà affrontare le spese di efficientamento nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021; le quali dovranno essere debitamente documentate.
In particolare, gli interventi relativi all’efficientamento energetico dovranno riguardare: l’isolamento termico; la sostituzione degli impianti di climatizzazione; l’acquisto e l’installazione di pompe di calore nonché l’installazione di impianti ibridi e/o geotermici.
L’agevolazione, inoltre, potrà essere usufruita anche con riferimento alle tipologie di interventi già previste dal D.L. n. 63/2013 relative all’acquisto ed alla posa in opera di finestre (inclusi infissi; schermature solari e sostituzione impianti di climatizzazione invernale); alla riqualificazione energetica e sismica delle parti comuni degli edifici condominiali nonché all’acquisto ed alla posa in opera di schermature solari, e micro-generatori.
Il requisito fondamentale per l’accesso alla detrazione è che tali interventi comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio nel suo complesso; ovvero, laddove ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica “più alta” (da attestare attraverso la cd. “A.P.E).
Il successivo art. 121 del Decreto prevede la possibilità di cedere le predette detrazioni fiscali; ovvero ottenere un corrispettivo sconto in fattura.
La disposizione, infatti, prevede una duplice opzione per i contribuenti; i quali abbiano sostenuto spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico; per l’adozione di misure antisismiche, di recupero o di restauro della facciata degli edifici già esistenti (inclusi anche la sola tinteggiatura e/o pulitura esterna); per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per ulteriori approfondimenti, si veda la Newsletter del 21 maggio 2020 redatta per Confindustria Chieti – Pescara.
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