Newsletter Confindustria CH-PE n. 08 aprile 2020 a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Nel D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 (cd. “Decreto Liquidità” o “Decreto Aprile”), tra le varie misure adottate, rientrano anche quelle riguardanti gli aiuti predisposti dallo Stato in favore delle imprese (tra cui le P.M.I; con un focus rivolto, in tal senso, ai temi del sostegno alla liquidità; all’esportazione, all’internazionalizzazione ed agli investimenti).
Date le straordinarie necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi comportati, in danno del tessuto socio – economico italiano, dalla pandemia in atto, il Governo (in collaborazione con SACE S.p.A.) ha varato nuove misure a sostegno della liquidità delle imprese e della copertura dei rischi di mercato; procedendo all’assunzione diretta di una ampia quota degli impegni derivanti dall’attività assicurativa.
Detta Società, infatti, ha attivato il nuovo strumento straordinario ribattezzato “Garanzia Italia”; ciò al fine di sostenere le imprese italiane nel reperimento della liquidità e dei finanziamenti necessari a fronteggiare l’emergenza, nonché di assicurare la continuità delle attività economiche medesime.
Il tetto massimo delle garanzie assicurate è d’importo pari a 200 miliardi di euro (30 miliardi dei quali saranno destinati alle P.M.I.; ai lavoratori autonomi ed ai titolari di P.IVA).
Per individuare il limite del rapporto garantito, si farà riferimento al valore del fatturato prodotto in Italia e dei costi del personale sostenuti da parte dell’impresa (o dalla singola unità produttiva insistente sul territorio nazionale facente parte di un gruppo); per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di un preammortamento di durata massima fino a 24 mesi, sarà rilasciata idonea garanzia entro il 31 dicembre 2020.
L’importo del prestito assistito da garanzia, comunque, non eccederà: il 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come da dichiarazione o bilancio presentato; il doppio dei costi del personale sostenuti dalle imprese nel 2019; o, qualora l’attività sia iniziata dopo il 31 dicembre 2018, il doppio dei costi preventivati per i primi due anni di attività, previa dichiarazione del legale rappresentante pro tempore.
Per accedere a detto beneficio, la richiedente non doveva essere stata inserita, al 31.12.2019, nella categoria delle “imprese in difficoltà” (individuata alla luce della normativa UE); essa, parimenti, non doveva risultare associata ad esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29.2.2020 (sempre alla luce di quanto previsto, sul punto, dalla disciplina eurounitaria).
In previsione di una più agevole fruizione dei vantaggi predisposti, è stato disposta l’operatività del cumulo dei benefici; ciò nel caso in cui le imprese si avvantaggino di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in parola, o da altra garanzia pubblica.
L’aiuto opererà, concretamente, con modalità differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.
Viene previsto, quindi, che per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro la garanzia coprirà il 90% dell’importo finanziato; mentre per le imprese con più di 5000 dipendenti o con un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro, la garanzia interesserà l’80% dell’importo. Da ultimo, sarà garantito il 70% dell’importo finanziato alle imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Per essere accordata, di diritto, la garanzia dello Stato – a prima richiesta e senza regresso – l’operatività del beneficio sarà registrata da SACE S.p.A. nella gestione separata; essa si estenderà al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni.
Il finanziamento, così assicurato, dovrà essere destinato a sostenere i costi del personale o del capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, che siano localizzate sul territorio nazionale, previo deposito di documentazione o attestazione da parte del l.r.p.t..
La garanzia, a prima richiesta, si intende irrevocabile, esplicita e conforme ai requisiti nazionali previsti in tema di vigilanza e mitigazione del rischio; ed è volta alla copertura, altresì, dei nuovi finanziamenti concessi (successivi al 9 aprile 2020) per il capitale, gli interessi e gli oneri accessori sino al massimo garantito.
Anche le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia vengono suddivise in base alla tipologia di beneficiario.
Inoltre, le commissioni dovranno essere limitate al recupero dei costi e del costo del finanziamento coperti da garanzia; e dovranno essere inferiori rispetto al costo che sarebbe stato richiesto per le medesime operazioni, con le medesime caratteristiche, prive delle garanzie documentate ed attestate dal l.r.p.t.
Le imprese beneficiarie, inoltre, non dovranno procedere all’approvazione della distribuzione dei dividendi od al riacquisto delle azioni nel corso del 2020; oltre a dovere operare in raccordo con i sindacati nazionali per gestire i livelli occupazionali propri.
Per il rilascio, invece, delle garanzie in favore delle imprese che occupano meno di 5000 dipendenti in Italia; con valore di fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la procedura semplificata.
Detta procedura prevede che l’impresa presenti, ad un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato.
In caso di concessione del beneficio, l’impresa comunicherà la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.; la quale, a sua volta, emetterà un codice identificativo del finanziamento e della garanzia, a seguito del quale il soggetto finanziatore procederà all’erogazione delle somme.
Qualora l’impresa abbia dipendenti o fatturato superiori a quelli innanzi indicati, il rilascio della garanzia e del codice univoco sarà subordinato anche alla decisione assunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo, con decreto, potrà prevedere uno sforamento delle percentuali previste per le altre imprese; tenendo conto di come l’operatività della richiedente incida nello sviluppo tecnologico, nello sfruttamento delle reti logistiche e rifornimenti, nelle infrastrutture, a livello occupazionale e nella filiera produttiva strategica.
Garanzie, quest’ultime, subordinate all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art.108 del TFUE in materia di aiuti di stato.
Peraltro, alla luce di quanto previsto da D.L. n. 23/2020 in esame, potranno anche essere rilasciate ulteriori garanzie pubbliche; ciò nell’ottica di fornire un effettivo sostegno agli imprenditori attivi nell’ambito dell’esportazione e dell’internazionalizzazione.
Attraverso l’istituzione del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione, verrà deliberato il piano annuale delle attività assicurative e di garanzie dei rischi definiti “non di mercato” (assunto per il 10% da SACE S.p.A. e per il 90% dallo Stato senza vincolo di solidarietà); suddiviso per aree geografiche e per macro settori.
Le novità di interesse per gli imprenditori portate dal cd. “Decreto Aprile”, comunque, non si arrestano qui.
Verrà, infatti, differita l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1 settembre 2021; fatta salva l’entrata in vigore di talune norme contenute nel titolo X, concernenti le disposizioni penali.
Ed ancora, per le imprese che hanno chiuso il proprio esercizio entro il 9 aprile c.a., non troveranno applicazione le disposizioni concernenti la riduzione del capitale per perdite, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale o la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Anche i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza compresa tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020, saranno prorogati di sei mesi. E’ prevista la possibilità di richiedere al Giudice, per i procedimenti pendenti di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, un termine superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano o proposta di concordato (qualora si sia già tenuta l’adunanza dei creditori, ma non siano state raggiunte le maggioranze).
I ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, invece, che siano stati depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sono dichiarati improcedibili.
Per quanto concerne le garanzie prestate dal Fondo centrale di garanzia per le P.M.I., esse sono concesse a titolo gratuito; l’importo massimo garantito per ogni singola impresa viene inoltre elevato a 5 milioni di euro, a condizione che il richiedente non abbia più di 499 dipendenti.
La percentuale di copertura della garanzia è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea, per le operazioni finanziarie aventi durata fino a 72 mesi.
L’importo totale non potrà eccedere il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, parametrata su quella dichiarata nel 2019; il 25% del fatturato totale del 2019; il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio ed i costi di investimento nei 18 mesi successivi (nel caso delle piccole e medie imprese, nei successivi 12 mesi). Il tutto da attestarsi mediante autocertificazione resa dal beneficiario.
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione (i quali, nel periodo di imposta precedente, avevano maturato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nel mese di marzo 2020), sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle ritenute e trattenute relativi alle addizionali regionali o comunali e l’imposta sul valore aggiunto.
Previsione che si estende anche per i mesi di aprile e maggio 2020, per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; oltre che i premi per le assicurazioni obbligatorie.
La stessa previsione si applica per i soggetti che hanno maturato ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo d’imposta; qualora abbiano subito una diminuzione, nel medesimo arco temporale di cui sopra, del 50% del fatturato o dei corrispettivi.
Per gli acconti da versarsi nel mese di giugno, invece, è stato previsto che le sanzioni e gli interessi non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute; se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta.
Sono, altresì, rimesse nei termini le imprese che devono effettuare i versamenti nei confronti delle P.A.; a tal proposito, sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 16 aprile 2020.
Per il termine di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 il termine è stato prorogato al 30 Aprile p.v.; le sanzioni per la tardiva trasmissione non si applicano se dette certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il suindicato termine.
Si rammenta, in conclusione, che sono previsti crediti di imposta per l’acquisto dei dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, anche per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Al di là dei rumors degli ultimi giorni in merito alla (presunta) prossima introduzione della cd. “patrimoniale”, pertanto, l’attenzione degli imprenditori dovrà necessariamente essere rivolta al D.L. n. 23/2020; la cui portata, brevemente riassunta in questo contributo, risulta essere di grande impatto in un momento oggettivamente delicato come quello che tutti noi stiamo vivendo.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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