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Newsletter n. 07 / Aprile 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
Le recentissime tariffe doganali sulle importazioni, introdotte ad inizio mese dagli Stati Uniti d’America, in continuità con quelle emesse a partire dal mese di febbraio u.s., non sono una novità per il nostro continente; così come i potenziali impatti negativi che potrebbero attingere i contratti commerciali in essere.
Analogie si possono ravvisare con gli eventi occorsi durante la pandemia da Covid – 19, in occasione della quale molte aziende si sono trovate nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi contrattuali; a causa delle restrizioni e delle misure sanitarie all’epoca adottate dalle Autorità.
Con l’evoluzione della pandemia, la situazione è cambiata a livello globale; e le difficoltà e le imprevedibilità iniziali sono diventate più complesse (soprattutto considerando l’evoluzione geopolitica globale, nonché l’assenza di una comunicazione tempestiva da parte delle aziende).
A oggi si può affermare che le nuove tariffe influenzeranno i contratti in corso e quelli da stipulare, in particolare quelli che prevedono forniture verso gli Stati Uniti.
L’aumento dei dazi, infatti, potrebbe rendere più oneroso il rispetto delle obbligazioni contrattuali.
Per far fronte a questa situazione, le aziende hanno già adottato (o potranno eventualmente farlo in futuro) strategie diverse; ricorrendo a distinti istituti giuridici, tra cui possiamo rammentare l’invocazione dell’impossibilità sopravvenuta, l’eccessiva onerosità sopravvenuta nonché la forza maggiore.
Nel caso delle tariffe doganali, il rimedio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta potrebbe essere il più pertinente; in quanto non si tratta di una vera e propria impossibilità di eseguire il contratto, ma – piuttosto – di una difficoltà economica che rende l’adempimento oneroso.
Tuttavia, in un contesto commerciale, la risoluzione del contratto potrebbe pure non essere la soluzione ideale; in quanto le parti potrebbero anche preferire il mantenimento in essere dei rapporti commerciali già esistenti, rinegoziando nuove condizioni (come avvenuto in talune occasioni, del resto, durante la pandemia da Covid – 19, quando anche la Corte di Cassazione, con il proprio orientamento, aveva suggerito di rinegoziare anziché risolvere i contratti).
In ogni modo, nonostante la presenza di apposite clausole in molti contratti internazionali, l’applicazione delle stesse può talvolta risultare complicata; ciò, soprattutto, a causa delle diverse interpretazioni legate agli ordinamenti giuridici coinvolti.
In caso di contratti già stipulati, pertanto, risulterà necessario esaminare le apposite clausole inserite al fine di verificare la legge applicabile e il foro competente; i termini di resa (Incoterms) (i quali definiscono la ripartizione dei costi doganali); nonché la previsione di rinegoziazione o risoluzione in caso di circostanze impreviste.
Sarebbe da vagliare, inoltre, il fatto che alcuni ordinamenti potrebbero prevedere norme di applicazione necessaria; così come avvenuto, nel caso dei contratti di trasporto o di disposizioni emergenziali, con il cd. “Decreto Cura Italia”.
In assenza di previsioni contrattuali e sussistendo notevoli difficoltà ad adempiere nei termini stabiliti, qualora vi siano buoni rapporti tra le parti, si potrebbe comunicare la propria impossibilità temporanea (con lo specifico intento di evitare controversie legali); facendo leva sull’equità e la buona fede, quali principi fondamentali per valutare la possibilità di rinegoziare le clausole contrattuali.
La rinegoziazione, come detto, può essere una soluzione vantaggiosa; poiché consentirebbe di mantenere rapporti commerciali non conflittuali, affrontando il rischio e i costi derivanti dalle difficoltà impreviste.
In conclusione, le nuove tariffe doganali degli Stati Uniti pongono sfide ai contratti commerciali tra le imprese italiane e il nuovo continente.
Pertanto, risulta consigliabile integrare clausole nei contratti in corso che prevedano meccanismi per gestire l’incertezza; come, ad esempio, la distribuzione dei costi doganali o della revisione dei prezzi.
Nei contratti già esistenti, invece, occorrerà valutare approfonditamente e caso per caso, l’applicazione dei rimedi legali e contrattuali; riducendo le perdite e garantendo, al tempo stesso, la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le parti.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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