

Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.
Newsletter n. 02 / Gennaio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI
Il dipendente, nel caso specifico, era rientrato in Italia dopo avere lavorato per oltre due anni in Cina e Giappone;
lo stesso ricorreva giudizialmente al fine di richiedere il rimborso dell’IRPEF, relativa agli anni di imposta 2017 e 2018, da calcolarsi secondo il regime speciale previsto per i c.d. “impatriati”.
La Corte Tributaria Regionale adita accoglieva la predetta domanda, disattendendo l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate circa la non debenza dell’agevolazione, per omissione dei relativi adempimenti formali previsti dalla legge.
In sostanza, quanto recepito da parte della C.G.T. II g. e confermato dal Supremo Consesso può così riassumersi:
La questione si inserisce in un panorama giurisprudenziale ancora in evoluzione, caratterizzato da due visioni opposte: quella maggiormente formalista (come comprensibile) dell’A.E. e quella, di orientamento più sostanzialista, giurisprudenziale.
Per il momento, pare prevalere il secondo.
Il consiglio, scontato, è quello di monitorare l’evoluzione di questa rilevante problematica.
Avvocato Irene GRAZIOSI
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.