LA NUOVA CONFISCA “PER SPROPORZIONE” NELLA CIRCOLARE N. 216816/2020 DELLA GUARDIA DI FINANZA

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    Newsletter, n. 23 / SETTEMBRE 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Con la Circolare n. 216816 del 1° settembre 2020 la Guardia di Finanza, facendo seguito alle modifiche introdotte nel sistema penale tributario dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, ha annunciato:

    – l’inasprimento della frequenza dei controlli a cui verranno sottoposte, in particolar modo, le società “a ristretta base azionaria” (ovverosia, le società di capitali composte da un numero limitato di soci, spesso uniti da rapporti di parentela);

    – la possibilità di estendere l’applicazione della confisca “per sproporzione” ed il sequestro preventivo, anche per le società di cui sopra, nel caso in cui si ritengano integrate talune fattispecie di reati tributari.

    Inoltre, è stata sottolineata la possibilità, per il contribuente, di ricorrere al c.d. “regime di cooperative compliance”; ovverosia il regime di adempimento collaborativo istituito con il D. Lgs. n. 128/2015.

    Per comprendere la portata delle novità di cui si ragiona, pare opportuno partire dall’analisi del precedente istituto della confisca (prevista all’art. 240 c.p.)

    Detta misura di sicurezza a carattere patrimoniale, applicabile ogni qualvolta venga pronunciata una sentenza di condanna (o di patteggiamento), consiste nell’ordine emesso dall’autorità giudiziaria di procedere alla espropriazione dei beni (o delle cose) che:

    costituiscono il prezzo del reato;
    risultino essere state utilizzate (in tutto o in parte) per la commissione del reato;
    risultino essere il profitto o il prodotto del reato (anche somme di denaro);
    risultino essere fabbricate, utilizzate, detenute od alienate ai fini della commissione del reato.
    La peculiarità di detta misura consiste nel fatto che essa non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui i beni o le cose descritte poc’anzi appartengano a persona diversa dal condannato ed estranea al reato.

    L’art. 240 bis c.p. (rubricato “Confisca in casi particolari”) contempla, dal canto suo, l’istituto della “confisca per sproporzione”.

    La disposizione normativa prevede, in questo caso, che nelle ipotesi di condanna; di applicazione della pena su richiesta delle parti; in quelle in cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza di beni, cose, denaro od altre utilità di cui risulta essere titolare (o che risulta avere nella propria disponibilità), aventi un valore sproporzionato rispetto alle disponibilità economiche del medesimo (ricavate dalle dichiarazioni rese ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito), gli anzidetti beni possano costituire oggetto di confisca.

    Più specificamente, l’art. 12 ter del D. Lgs. 74/2000 (rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”) sancisce che trova applicazione la cd. “confisca per sproporzione” nei casi di:

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti euro (ex art. 2 D. Lgs. 74/2000), nei quali l’ammontare degli elementi passivi fittizi superi 200 mila euro;
    dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art. 3 D. Lgs. 74/2000), nei quali l’imposta evasa superi 100 mila euro;
    emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D. Lgs. 74/2000), nei quali l’importo non rispondente al vero, indicato in fatture o nei documenti contabili, superi 200 mila euro;
    sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11, c. 1, D. Lgs. 74/2000), nei quali l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi superi 100 mila euro;
    nei casi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11, c. 2, D. Lgs. 74/2000), nei quali l’ammontare degli elementi attivi inferiore a quelli effettivi superi i 200 mila euro.
    Sebbene possa ingenerarsi un’errata commistione tra i due istituti, la Guardia di Finanza, con la Circolare in esame, ha inteso chiarire che essi non operano in rapporto di alternatività; poiché i medesimi tutelano bene giuridici distinti.

    Nel caso della confisca cd. “tradizionale”, il bene è infatti connesso al reato dal rapporto pertinenziale; nel caso della confisca cd. “allargata”, invece, tale connessione non è presente e si mira ad impedire la commissione di nuovi reati.

    In considerazione di ciò, secondo la Circolare di cui sopra, nell’ipotesi in cui possano trovare applicazione ambedue gli istituti non è impossibile la previsione di un’applicazione congiunta delle due misure.

    Si ricorda, in proposito, che la “nuova” confisca, per espressa previsione, è applicabile alle sole violazioni tributarie poste in essere a far data dal 25 dicembre 2019.

     

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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