Newsletter, n. 15 / GIUGNO 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Le difficoltà riscontrate dagli operatori economici a seguito della sospensione delle attività produttive a causa del Covid-19 meritano la massima attenzione, nell’ottica della “ripartenza”, da parte dei membri del Governo; i quali sono chiamati alla ricerca delle soluzioni migliori per salvaguardare i mercati e l’economia della Nazione, già incisi negativamente dalla pandemia.
Il nostro Paese, come noto, è ora impegnato a fronteggiare la crisi: proprio per questo, gli imprenditori attendono importanti misure a sostegno e per la promozione delle attività produttive.
A tal proposito il Presidente di Confindustria, Dott. Carlo Bonomi, ha riportato l’attenzione sul piano confindustriale votato a favorire il rilancio dell’economia e delle imprese italiane; con particolare riguardo sia al rafforzamento del connotato internazionale del made in Italy, sia al recupero del gap economico maturato rispetto alle altre Nazioni.
Visione, quella del Presidente, che ben si sposa con la necessità di saper sfruttare al meglio anche gli aiuti provenienti dall’Unione europea.
La possibilità di usufruire dei fondi e dei prestiti predisposti in favore delle P.M.I., per ovvie ragioni, non può (né, tantomeno, deve) essere tralasciata ai fini della tutela della produttività nostrana.
Produttività che, peraltro, dovrebbe poter proseguire anche per le imprese in crisi; le quali abbiano avuto accesso ad uno degli istituti prefallimentari previsti dall’ordinamento.
Infatti, sebbene il testo normativo del “Codice della crisi” miri a contrastare la tardiva emergenza dello stato di crisi e di insolvenza di un’impresa (puntando ad un’eventuale cessione del complesso aziendale ancora in attivo), il suo ingresso nell’ordinamento giuridico nazionale è stato rinviato al 1° settembre 2021; ciò al fine di evitare di far soggiacere alle disposizioni ivi contenute anche i soggetti oggi danneggiati, loro malgrado, dalle conseguenze della crisi da Coronavirus.
La medesima ratio, del resto, è stata applicata nella fase di elaborazione della L. n. 40 del 5 giugno 2020 (legge di conversione del Decreto Legge cd. “Cura Italia”).
Quest’ultima ha modificato l’art. 9 del D.L. 18/2020, così prorogando di sei mesi i termini per l’adempimento: dei concordati preventivi; degli accordi di ristrutturazione dei piani del consumatore, nonché degli accordi di composizione della crisi omologati aventi scadenza successiva al 23 febbraio u.s..
Peculiare, in questo caso, è la possibilità riconosciuta (o negata) ai sottoscrittori di accordi di ristrutturazione o concordato di presentare modifiche al piano predisposto.
Difatti, qualora i procedimenti per l’omologazione fossero stati ancora pendenti alla data del 23 febbraio u.s., il nuovo art. 9 c. 2 L. n. 40/2020 ha previsto la possibilità per le parti di presentare modifiche al piano “originario”; allorquando detta facoltà resta preclusa ai procedimenti già definiti nella medesima data.
Lo stato emergenziale che stiamo vivendo, peraltro, merita di essere affrontato anche (e soprattutto) sotto il profilo della fiscalità; stanti le richieste di intervento, da tempo provenienti da più parti, mirate ad ottenere cambiamenti strutturali nel rapporto tra Erario e contribuenti.
Di detto aspetto si è occupato anche il cd. “Piano Colao”; dalla lettura del quale si apprende che, al fine di favorire la politica della ripresa economica ed industriale del Paese, dovrebbe essere incentivata nei concittadini la presa di coscienza in merito alla necessità di far emergere i redditi cd. “nascosti”.
Detta operazione potrebbe (dovrebbe?) essere coadiuvata, peraltro, dall’agognata politica di riduzione della pressione fiscale oggi gravante sui soggetti contribuenti.
Gli interventi da attuare, del resto, sarebbero molteplici; anche se le uniche costanti rimangono:
la necessità di racchiudere in un unico “codice tributario” le discipline sostanziali e procedurali di tutti i tributi, al fine di dare maggiore organicità alla materia;
l’avvio di una riforma della giustizia tributaria, attraverso l’istituzione di giudici tributari professionali e la garanzia di tempi certi per la trattazione e definizione delle controversie nei diversi gradi di giudizio.
Ciò nell’ottica di uno snellimento tanto della macchina della giustizia italiana, quanto di quella dell’Amministrazione generalmente intesa; in grado di contribuire all’aumento della competitività del sistema-Paese.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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