Newsletter n. 17 / Ottobre 2021
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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Ciò nonostante il cd. “principio del doppio binario” (di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 74/2000) non imponga l’automatica sospensione, rispettivamente, della fase procedimentale e del processo tributario; ove si sia in attesa della definizione del giudizio penale (avente ad oggetto le medesime circostanze fattuali).
Peraltro, l’autonomia “inversa” fra il giudizio penale ed il processo tributario si ricava dalle regole generali vigenti in materia processualpenalistica; e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 3 e 479 c.p.p..
La finalità di tale disciplina è rinvenibile nell’eliminazione di ogni vincolo e condizionamento reciproco fra i procedimenti; così evitando l’insorgere di eventuali contrasti tra diversi giudicati in presenza di regole e strumenti valutativi e probatori diversi.
Sul punto, occorre richiamare, altresì, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992; con riferimento ai limiti di prova assumibili in sede tributaria (nella quale possono esser fatta valere anche presunzioni semplici; inidonee a sostenere, invece, un’eventuale pronuncia penale di condanna).
Viene escluso, in tale maniera, un rapporto di pregiudizialità fra il processo penale e quello tributario; in quanto si sottolinea la diversità delle previsioni che presiedono all’accertamento dell’illecito fiscale rispetto a quello penale.
In materia di contenzioso tributario, non sarebbe possibile attribuire alcuna “automatica autorità” alla sentenza penale pronunciata in relazione a reati fiscali (fosse essa di condanna o di assoluzione); anche laddove i fatti posti in sede penale fossero gli stessi fondanti l’accertamento degli Uffici finanziari (cfr. sul punto, Cass. ordinanze nn. 30941 del 27.11.2019 e 16262 del 28.6.2017).
In tale scenario, occorre segnalare una recente pronuncia di legittimità; che appare prendere le distanze da un’applicazione rigida del suddetto principio.
Con l’ordinanza n. 25632 depositata il 22 settembre 2021, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito la rilevanza della pronuncia di assoluzione (resa all’esito del processo penale) nel procedimento tributario; ove quest’ultimo interessi il medesimo soggetto ed i medesimi fatti del primo.
La pronuncia muoveva da una fattispecie in cui il contribuente, nel giudizio di appello, aveva depositato (quale allegato alla memoria conclusiva) la sentenza penale definitiva di assoluzione ottenuta in relazione al delitto di dichiarazione infedele; avente ad oggetto le medesime circostanze fattuali da cui erano state mosse le contestazioni, in sede fiscale, da parte dell’Amministrazione finanziaria all’indirizzo del contribuente.
L’Ufficio, dunque, aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza di appello; che aveva sancito la vincolatività di quanto statuito in sede penale anche con riferimento al giudizio tributario.
I Giudici di legittimità, confermando il contenuto della summenzionata sentenza d’appello, hanno ammesso la produzione della sentenza penale irrevocabile; dato che l’allegazione della medesima non è soggetta a preclusioni processuali in quanto è possibile, anche per il giudice, acquisirla d’ufficio (così superando le censure relative alle tempistiche processuali mosse da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Secondo quanto riportato nella sentenza in commento, la portata del giudicato esterno penale – rispondendo all’esigenza, di pubblico interesse, di eliminare le incertezze riguardo le situazioni giuridiche dei singoli soggetti; così stabilizzando gli effetti delle decisioni giudiziali – non può essere disconosciuta in sede di accertamento tributario.
Ciò in considerazione, nella fattispecie, dell’analogia tra i fatti contestati dall’Amministrazione finanziaria (e, prima ancora, dalla Guardia di Finanza attraverso il proprio PVC) e quelli posti alla base del processo penale.
Si tratta, infatti, non di un’automatica ed acritica estensione degli effetti penali nel contenzioso tributario; quanto, piuttosto, di una specifica valutazione (effettuata dal giudice dell’impugnazione) circa la sovrapponibilità degli esiti ottenuti in sede penale rispetto all’illecito fiscale.
La pronuncia di cui si ragiona, dunque, apre uno spiraglio ad un’interpretazione più flessibile del cd. “principio del doppio binario”; interpretazione che, lungi dal riaffermare una netta separazione dei due processi, tiene conto dei punti di contatto (spesso) sussistenti fra l’accertamento tributario e quello penale.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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