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Newsletter n. 11 / Luglio 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Come noto, il D.L. n. 176/2022 ha modificato l’art. 119 del D.L. n. 34/2020, in tema di aliquote da cd. Superbonus; prevedendo come termine per usufruire di detto beneficio al 110% al 31.12.2022, per poi delineare una diminuzione dell’aliquota agevolativa pari al 90%, sino 31.12.2023; al 70% per l’anno 2024, nonché al 65% per l’anno 2025 (anno in cui l’agevolazione in parola non troverà più spazio nell’ordinamento giuridico italiano).
L’applicazione di tali aliquote segue il cd. criterio di cassa; in forza del quale il momento decisivo è rappresentato dal pagamento delle fatture relative ai “lavori agevolati” e non, di contro, da quello dell’esecuzione dei lavori stessi.2022
A tal riguardo, l’A.E. è stata chiamata a pronunciarsi in un’ipotesi in cui l’inoltro da parte dell’operatore, al cd. Sdi, della fattura elettronica era stato effettuato il 30.12.2023 (e, dunque, “in tempo” per beneficiare dell’aliquota al 110%); inoltro a cui era seguito il rigetto della stessa fattura, stante la presenza di errori formali. A fronte di tale errore, l’operatore si era adoperato mediante il reinoltro della fattura corretta nei primi giorni del mese di gennaio 2024 (anno nel quale, come detto, l’aliquota da applicare è scesa al 70%).
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta ad interpello n. 103/2024 del 13.05.2024, ha chiarito che, nell’ipotesi appena prospettata, rimane ferma l’entità del bonus in parola al 110 %; a condizione che il secondo invio telematico della fattura elettronica “corretta”, venga effettuato entro 5 giorni posteriori al suddetto rifiuto da parte del cd. Sdi.
Si segnala, in proposito, che l’A.E. pare abbia assunto una posizione “contraddittoria” rispetto alla posizione precedente assunta dalla stessa:
a) in occasione di un incontro con la stampa specializzata, durante la quale era stato affermato che, prima dell’invio al cd. Sdi, la fattura non poteva considerarsi regolarmente emessa;
b) nel punto 2.6 del provvedimento del Direttore dell’A.E. n. 89757 del 30.04.2018, in cui si legge che la fattura elettronica scartata dal cd. Sdi si considera non emessa.
Non ci resta che vedere in concreto quale sarà la condotta che deciderà di seguire l’A.E. (soprattutto nella fase accertativa).
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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