COSA FARE IN CASO DI AVVISO DI UN ACCERTAMENTO O DI UNA CARTELLA ESATTORIALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE O DELL’AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE?

Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione o di un altro atto impoesattivo; oppure, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di una cartella esattoriale o di un’intimazione di pagamento ritenuti illegittimi o infondati, deve attivarsi per ottenere la tutela dei propri diritti.

In tal caso, può affidarsi allo Studio Legale Tributario Torcello; ciò al fine di comprendere prontamente quale sia la migliore strategia difensiva per affrontare il problema che le notifiche di tali atti impoesattivi, normalmente, rappresentano per i destinatari.

Lo Studio Legale Tributario Torcello aiuta i propri Assistiti a compiere una ponderazione in merito alla possibilità di ottenere un annullamento, integrale o parziale, delle richieste avanzate dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione o, eventualmente, da altri Enti (in veste di impositori o di concessionari della riscossione).

Verrà infatti valutata, in sede di appuntamento con il Cliente, l’opportunità di impugnare l’atto ricevuto e promuovere un apposito ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Per le “liti minori” di valore non superiore a 50.000 Euro, la presentazione del ricorso produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo; con la possibilità di avanzare una proposta di mediazione (contenente il ricalcolo degli importi), a cui l’Ufficio potrà aderire entro 90 giorni dalla notifica della medesima.

GLI STRUMENTI NORMATIVI DI CUI DISPONI

In alternativa, il contribuente può decidere di ricorrere ad uno strumento cd. “deflativo” del contenzioso tributario.
Con specifico riguardo agli avvisi di accertamento, il contribuente ha la facoltà di avvalersi dei seguenti istituti cd. “deflativi”:

definizione dell’accertamento con riduzione delle sanzioni ad un terzo:
a fronte del versamento, da parte del contribuente, delle somme complessivamente accertate nell’avviso (imposte,  sanzioni ed interessi); ciò entro i termini previsti per l’impugnazione dell’avviso;

definizione delle sole sanzioni con riduzione ad un terzo:
laddove il contribuente decida di definire, entro i termini per la proposizione del ricorso, solo l’importo accertato a titolo di sanzioni (ad esclusione di quella richiesta come imposte ed interessi);

accertamento con adesione:
consiste nella facoltà attribuita al contribuente di instaurare una fase di contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria; fornendo a quest’ultima elementi e dati utili per la definizione della pretesa erariale. In caso di adesione, l’ammontare delle somme richieste a titolo di sanzioni è ridotto ad un terzo.

Le informazioni offerte in questa sede, in ogni caso, devono ritenersi riferite alla natura ed ai limiti dell’obbligazione professionale

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