Articolo pubblicato su Il Centro del 27 gennaio 2021, pagina “Abruzzo Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Negli scorsi giorni è stato varato il D.L. n. 3/2021; il quale ha predisposto ulteriori misure in tema di accertamento, di riscossione, di adempimenti e di versamenti di carattere tributario.
In estrema sintesi, tale D.L. ha integrato (e, talvolta, prorogato) gli interventi già compiuti tramite la la cd. “decretazione d’urgenza”; ciò al fine di potenziare le previsioni agevolative disposte in favore dei contribuenti e delle imprese (che, come noto, si trovano a dover fronteggiare l’attuale crisi economica, legata a filo doppio al diffondersi ed al permanere della pandemia da Covid-19).
Con riferimento allo “scollamento” tra il termine di decadenza relativo all’emissione, da parte dall’Agenzia delle Entrate, dei propri atti impositivi; ed il differente termine di decadenza per la notifica dei medesimi, si evidenzia quanto segue.
L’art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha operato una parziale proroga dei termini già previsti dall’art. 157 del precedente D.L. n. 34/2020.
In tal senso, pur rimanendo ferma la data ultima prevista per l’emissione (cioè: il 31 dicembre 2020), è stata differita al periodo intercorrente fra il 1 febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (e non più fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021) la notifica: degli atti di accertamento; di contestazione; di irrogazione delle sanzioni; di recupero dei crediti; di liquidazione; nonché di rettifica e liquidazione. Il tutto senza tener conto del “primo” periodo di sospensione di cui al D.L. n. 18/2020 (dall’8 marzo al 31 maggio 2020); facendo inoltre salve le ipotesi di indifferibilità ed urgenza o quelle nelle quali si richiede il contestuale versamento dei tributi ai fini dell’espletamento degli adempimenti fiscali.
Il medesimo differimento è stato previsto pure per la notifica; l’invio o la messa a disposizione degli atti di comunicazione e degli inviti di cui al c. 2 del predetto art. 157 (comunicazioni di irregolarità in seguito a controlli automatici in tema di imposte sui redditi e/o di IVA; comunicazioni di irregolarità in seguito a controlli formali in materia di imposte sui redditi; invito all’adempimento in caso di irregolarità nelle liquidazioni periodiche IVA; atti di accertamento della tassa automobilistica e/o della relativa addizionale erariale; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa su concessioni governative per utilizzo dei cellulari).
Ciò senza la modifica del termine previsto per l’emissione dei medesimi atti (31 dicembre 2020); e stante la vigenza delle eccezioni già delineate, nelle righe che precedono, in riferimento agli atti impositivi (casi di indifferibilità ed urgenza; fattispecie di perfezionamento degli adempimenti fiscali richiedenti il contestuale versamento dei tributi).
Il D.L. n. 3/2021 ha inoltre previsto che, laddove gli atti di cui si è appena scritto siano notificati entro il nuovo termine del 31 gennaio 2022, a determinate condizioni non sono dovuti gli interessi (ove previsti) per il ritardato pagamento o per la ritardata iscrizione a ruolo; con riguardo al periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il momento della notifica (o della consegna della comunicazione).
Da ultimo, il D.L. n. 3/2021 ha modificato anche il c. 3 del summenzionato art. 157; disponendo un ulteriore differimento di 13 mesi (e non più di un anno) dei termini di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento ex art. 25 c. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 602/1973.
Ciò, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (somme dovute per la liquidazione ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972); alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute per indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche), nonché alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (somme dovute in seguito ai controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Avv. Giovanna BRATTI Avv. Davide TORCELLO
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