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Newsletter n. 02 / Gennaio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO.
La questione esaminata dalla Corte Suprema di Cassazione nella recentissima Ord. n. 1075/2025 prendeva le mosse dalla constatazione dell’omessa presentazione, da parte di una Società, della dichiarazione ai fini delle II. DD.– IVA – IRAP per le annualità 2005 – 2006; con successiva notifica ad una pluralità di soggetti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di apposito questionario con richiesta di esibizione delle scritture e della documentazione.
Emergeva, in conseguenza dell’irreperibilità del legale rappresentante pro-tempore (l.r.p.t.), l’avvenuto spostamento della sede legale della Società rispetto alla sede originaria; prima in un’altra città italiana, poi in Brasile.
Stanti l’omessa presentazione delle dichiarazioni; la mancata risposta al questionario e la mancata esibizione della documentazione contabile, l’Agenzia delle Entrate procedeva all’accertamento del reddito d’impresa in via induttiva.
L’Ufficio riteneva inoltre che l’anzidetta Società fosse ancora perfettamente operativa in Italia; gestita dai due soci “reperibili”, quali amministratori di fatto; allorquando il l.r.p.t., trasferitosi in Brasile, fosse esclusivamente una “testa di legno”.
Da qui la notifica degli avvisi di accertamento ai Soci; che li impugnavano, contestando anche l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate che li aveva emessi (cioè: quella della seconda città italiana dove la Società aveva avuto trasferito la sede legale, prima dello spostamento “brasiliano”).
I giudici di primo grado, dal canto loro, annullavano gli avvisi di accertamento impugnati, “perché emessi da Ufficio finanziario territorialmente incompetente”; affermando, al contrario, la competenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate “della prima sede legale” (in quanto quello era il domicilio fiscale della Società, relativamente al momento in cui essa avrebbe dovuto dovevano presentare le note dichiarazioni).
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (C.G.T. II g.) rigettava, nel prosieguo del giudizio, l’appello promosso dall’Ufficio.
Tuttavia la Suprema Corte, smentendo tanto i Giudici di primo grado che quelli del grado di appello, ha fatto notare come nella vicenda in esame l’ultima sede legale / domicilio fiscale della Società (pre – trasferimento fittizio brasiliano) fosse nella seconda città italiana; e, quindi, nella circoscrizione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che aveva poi in effetti compiuto gli accertamenti fiscali oggetto di controversia.
La Corte Suprema ha dunque ricordato che 1″la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; che2 “competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973 . n. 600” e che il domicilio fiscale 3, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è individuato “nel comune in cui si trova la loro sede legale“.
I Supremi Giudici hanno dunque concluso che “(…) con riguardo alle persone giuridiche e alle società, la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate deve essere stabilita sulla base del domicilio fiscale del contribuente, ossia la sua sede legale, alla data in cui ha o avrebbe dovuto presentare la dichiarazione fiscale”.
Per la Cassazione, gli ulteriori criteri successivi (ex art. 58 cit.), da seguire per l’individuazione del domicilio fiscale del contribuente persona giuridica laddove non sussista la sede legale (la sede amministrativa; o, se anche questa manchi, il Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione; e, in caso di ulteriore mancanza, nel Comune in cui è esercitata prevalentemente l’attività) hanno mero carattere residuale; e non possono operare se, come accaduto nella fattispecie di interesse, sia nota la sede legale della società.
Ciò, a maggior ragione, ove – come accaduto nel caso in esame – la cancellazione dal registro delle imprese non abbia avuto finalità estintiva; e ad essa non sia seguito un trasferimento effettivo nel Paese estero.
La competenza territoriale dell’Ufficio, infatti, deve essere individuata in relazione alla sede legale della Società risultante dall’iscrizione presso il registro delle imprese.
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1) Art. 31 del D.P.R. n. 600/1973 2) Art. 40 del D.P.R. n. 633/1972 3) Art. 58 del D.P.R. n. 600/1973