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Newsletter n. 15 / Ottobre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Questi ultimi, beneficiari delle agevolazioni c.d. “Sismabonus”, si erano visti contestare dal Fisco la non contestualità tra la presentazione all’ufficio comunale della SCIA e l’asseverazione tecnica della classe di rischio (in riferimento al periodo antecedente / successivo all’effettuazione dei lavori). Infatti i contribuenti, a seguito di lavori sul fabbricato di loro proprietà, avevano fruito dell’agevolazione “Sismabonus” nella misura dell’80%; chiedendone la detrazione a partire dal modello 730 dell’anno 2019.
Seguiva, così, la contestazione del Fisco; che censurava la mancanza di “contestualità” tra la presentazione della SCIA al Comune di riferimento e l’asseverazione del rischio sismico – prima e dopo tale intervento – elaborata dal tecnico ex allegato B del D.M. 58/2017 (l’allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture, datato 28 febbraio 2017 n. 58, consiste nell’asseverazione da parte di un professionista abilitato, iscritto agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, necessaria per ottenere tale bonus).
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione, secondo la normativa previgente richiamata, dovevano essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività SCIA o alla richiesta di permesso di costruire; ciò al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, e comunque prima dell’inizio dei lavori (a pena della perdita dell’incentivo).
Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 24/2020 aveva nel prosieguo esteso la remissione in bonis anche per l’allegato B; permettendo, tramite il pagamento di una sanzione, di poterlo depositare anche successivamente.
Secondo il Fisco, invece, doveva applicarsi nella fattispecie una stretta interpretazione della suddetta normativa; e, per tale motivo, riteneva meritevole di riduzione la fruizione della detrazione goduta dai coniugi, accettando tutt’al più di riconoscere la minore detrazione del 50% in favore dei medesimi.
Posto che la coppia non accettava tale riduzione, procedeva ad impugnare in sede giudiziale tale decurtazione.
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, richiamava l’articolo 3 del D.M. 58/2017; che, prima delle successive modifiche introdotte dall’anno 2020, richiedeva il deposito contestuale della SCIA e dell’asseverazione. Nel caso specifico, la SCIA era stata presentata il 10 maggio 2018; allorquando l’asseverazione era stata depositata il 25 giugno dello stesso anno. Il Fisco lamentava, pertanto, un’errata interpretazione delle normative agevolative da parte dei contribuenti ricorrenti.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì n. 114/1/2024 chiarisce, dunque, che l’allegato B può essere presentato dopo la SCIA; purché entro l’inizio dei lavori, senza per ciò compromettere l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Come rammentato dalla Corte, poi, la normativa richiede che la SCIA venga inviata al Comune; mentre l’asseverazione deve essere presentata all’Unione territoriale: tale adempimento non può essere contemporaneo, trattandosi di due enti diversi. Inoltre, secondo la pronuncia in esame, le modifiche introdotte nel corso degli ultimi anni devono essere interpretate retroattivamente; e quindi, un’asseverazione presentata prima dell’inizio dei lavori deve essere considerata valida anche per i periodi precedenti. Infine, la Corte ha evidenziato che i contribuenti in questione avevano comunque sanato l’irregolarità formale; presentando l’allegato B prima dell’inizio dei lavori e pagando una sanzione (come previsto, peraltro, dalla legge n. 197/2022).
Dunque, i contribuenti hanno visto riconosciuto il loro diritto alla maggiore detrazione dell’80% legata al Sismabonus; grazie a questa interessante pronuncia che si è sforzata di chiarire taluni dei pregnanti dubbi che l’intricato mondo dei bonus fiscali edilizi sta suscitando.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
1 Cristiano Dell’Oste, “Sismabonus, allegato B entro i lavori anche con le regole anteriori al 2020”, Il Sole 24 Ore lunedì – Norme e Tributi del 30.09.2024.
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